Gentile dottor Onorati,
dopo un concorso per istruttore tecnico a tempo indeterminato bandito da un comune, sono risultato idoneo e inserito in graduatoria come terzo classificato, che ad oggi è sempre valida. Peraltro, dopo assunzione dei primi due classificati, siamo rimasti in due in graduatoria come idonei. Un Comune vicino vorrebbe utilizzare la graduatoria in cui sono inserito, poiché deve assumere proprio un istruttore tecnico (a seguito di pensionamento) e vuole evitare la lunga procedura del concorso. Il Comune della graduatoria ha negato l'accordo, motivando con il fatto che la graduatoria contiene solo due idonei e che nel futuro potrebbe aver bisogno per attingere. Purtroppo, è una decisione che mi danneggia, poiché non ho alcuna certezza che nel periodo di validità della graduatoria il comune procederà ad assumermi. Che rimedi ho a disposizione?
Approfondimenti
Il quesito è interessante e non è rara la situazione descritta. Le amministrazioni comunali possono utilizzare le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti per reperire il personale da assumere, senza dover attivare autonomamente una procedura concorsuale. Lo stabilisce l’art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per l’anno 2004), secondo cui “le amministrazioni pubbliche (…) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate“. Nella prassi accade che l’Amministrazione interessata ad assumere del personale proponga un accordo ad un'altra amministrazione, mediante scorrimento della graduatoria esterna.
Occorre sottolineare che il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria potrà essere effettivamente assunto solo ove venga poi concluso l’accordo tra l’Amministrazione procedente (che intende assumere) e l’Amministrazione che ha confezionato la graduatoria, che ora verrà usata per l’assunzione. Se l’Amministrazione della graduatoria si rifiuta di stipulare l’accordo con l’Amministrazione che intende assumere proprio sulla base di tale graduatoria, in questi casi i giudici puntualizzano che l’accordo di cui si parla rientra nello schema degli accordi di natura privatistica (così: T.A.R. Veneto, sentenza n. 864 del 2011), da perfezionarsi con gli strumenti a disposizione dei Dirigenti quali datori di lavoro, e non con atti di natura pubblicistica: non occorrono dunque delibere di Giunta o addirittura di Consiglio.
Il candidato che allora vuol far valere il suo diritto all’assunzione dovrà contestare la legittimità del rifiuto dell’Amministrazione titolare della graduatoria, chiedendo l’accertamento della violazione della buona fede dinanzi al Giudice del Lavoro. Quindi in prima battuta il lettore deve acquisire lo scambio di lettere e documenti tra i due enti. La corretta individuazione del Giudice dinanzi al quale proporre il ricorso dipende proprio dalla tipologia della richiesta. Ove il ricorrente si limiti ad affermare il suo diritto puro e semplice alla nomina presso l’Amministrazione mediante lo scorrimento della preesistente (ed ancora valida) graduatoria, allora la giurisdizione non potrà che spettare al Giudice Ordinario, e nella specie al Giudice del Lavoro.