Il Tribunale di Roma, con la sentenza 13632 del 2 settembre 2024 (1), ha stabilito che l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare.
"Pertanto, è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis e non come diritto reale" commenta Smeralda Cappetti, legale, consulente dell'Associazione Diritti Utenti e Consumatori.