Gentile Avvocato Visciola,
sono separato da mia moglie e siamo comproprietari della casa coniugale, che le è stata assegnata. Qual è il riparto delle spese condominiali? La ringrazio.
Gentile Signore,
andrebbe innanzitutto valutato se qualcosa, al riguardo, è stato disposto in sede di provvedimento di separazione.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, qualora, a seguito di separazione, alla moglie venga attribuito il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito (o, nel caso di specie, in comproprietà), senza che nulla si stabilisca circa le spese inerenti all’immobile, queste devono essere ripartite secondo criteri desumibili dalla disciplina normativa degli istituti giuridici in cui si verifica analoga situazione di distacco soggettivo del godimento dell’immobile dal diritto di proprietà: saranno quindi a carico del titolare del diritto di godimento tutte le spese per le riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso – e cioè quelle che sono conseguenza del modo in cui è stata usata la cosa – e non invece quelle che derivano da vetustà o fortuito (artt.
1575 n. 2, 1576 e 1609 cod. civ.), che dovranno essere poste a carico del proprietario (o, nel caso di specie, dei comproprietari, in quote uguali) unitamente alle spese di carattere straordinario inerenti alla proprietà o alla sua conservazione.
Per l'esatta individuazione delle modalità di riparto delle singole voci di spesa, si può far leva sulla Tabella Oneri Accessori Ripartizione fra locatore e conduttore concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat.
Da tale tabella, a titolo esemplificativo, emerge che l'installazione di impianti di videosorveglianza e videocitofono sono posti a carico del locatore (e, dunque, per analogia, vanno fatti gravare, nel suo caso, in quote uguali tra lei e la sua ex moglie quali comproprietari dell'immobile), mentre la relativa manutenzione ordinaria grava sul conduttore (e, dunque, nel suo caso, sull'ex coniuge assegnatario della casa familiare).
Può quindi facilmente accertare la corretta modalità di ripartizione delle spese per la casa familiare consultando la tabella che le ho segnalato.
Cordialmente,
Avv. Roberto VisciolaPer scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it
L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridicoIl servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.