Egr. avvocato,
sono la madre di una figlia che ormai ha compiuto quarant’anni e che ho dovuto crescere da sola. Il padre non ha mai voluto riconoscerla e da subito ci ha abbandonato.
Mia figlia ha ottenuto una sentenza di accertamento della paternità solo recentemente, e dunque a distanza di moltissimi anni dalla nascita.
Vorrei sapere se, potrei ancora attivarmi per chiedere il rimborso della metà delle spese di mantenimento della figlia che ho sempre dovuto sostenere interamente in assenza del padre, o se non c'è più nulla da fare a causa del lungo tempo trascorso e del fatto che non sarei assolutamente in grado di documentare l’esatto ammontare di tutte le spese sostenute.
Gent.le signora,
è notorio che la maggior parte dei diritti si estinguono, o meglio si prescrivono, se non esercitati per alcuni anni.
Il diritto di un genitore di chiedere all’altro il rimborso pro quota delle spese di mantenimento sostenute in favore del figlio non fa eccezione a tale regola.
Si tratta quindi di un diritto soggetto a prescrizione e, per l’esattezza, è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
Tuttavia, per regola generale ogni termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Di conseguenza, nel caso che interessa, per la giurisprudenza il termine decorre non dalla nascita, ma dal momento in cui è stata accertata con sentenza la paternità.
E’ dunque ben possibile, come nel suo caso, che il diritto al rimborso possa esser fatto valere anche a distanza di moltissimi anni dalla nascita.
La giurisprudenza poi non richiede la prova documentale dell’esatto ammontare di tutte le spese sostenute - perché, evidentemente, equivarrebbe a negare di fatto ogni possibilità di rimborso – ma è solita procedere ad una quantificazione in via equitativa, anche avvalendosi di presunzioni o nozioni di comune esperienza, e tenendo conto delle capacità economiche del padre nel periodo di riferimento.
Un cordiale saluto