Gentile Avvocato Visciola,
in caso di morte di un coniuge, quali diritti spettano all'altro coniuge sugli immobili goduti in vita durante il matrimonio? Si può continuare a godere anche della casa al mare dove la famiglia ha trascorso diversi mesi l'anno?
Gentilissimo,
in caso di decesso di un coniuge, vi sono innanzitutto i diritti successori spettanti al coniuge superstite, venendo riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salvo concorso con uno o più figli.
Nel caso in cui vi sia concorso con altri chiamati, al coniuge superstite è inoltre riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale specifico diritto tuttavia può riguardare un solo immobile, ovvero quello in concreto destinato a residenza familiare.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n.7128/2023, ha precisato come il diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite ha ad oggetto unicamente la casa adibita a residenza familiare, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale e non può comprendere due o più residenze alternative (es: casa al mare o in campagna), dal momento che il concetto di residenza familiare postula l'esistenza di un solo alloggio, costituente, se non l'unico, quantomeno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Cordialmente,