Accordo di separazione: poteri e limiti tra coniugi, i consigli dell'avvocato

Affrontiamo un tema molto delicato che ricorre nelle domande dei lettori inviate a nove@nove.firenze.it

Roberto
Roberto Visciola
06 aprile 2018 19:35
Accordo di separazione: poteri e limiti tra coniugi, i consigli dell'avvocato

Gent.mo Avv. Visciola,mi sto accordando con mio marito per una separazione consensuale. Abbiamo due figli. Cosa possiamo inserire nell'accordo di separazione?

Gentile Signora,il diritto di famiglia tende a dare ampio spazio alla volontà coniugale, tanto nella fase fisiologica del rapporto (es: nella scelta dell’indirizzo di vita familiare), quanto nella fase patologica, consentendo ai coniugi di procedere con una separazione consensuale, la quale rappresenta forse la massima espressione della valorizzazione della volontà privata nell’ambito della famiglia: così come due soggetti possono scegliere liberamente di contrarre matrimonio, altrettanto liberamente - sia pur entro certi limiti - possono decidere di separarsi, dettando autonomamente le proprie regole di separazione.Le limitazioni principalmente derivano dall'indisponibilità degli status familiari e dal preminente interesse di salvaguardia della prole, sul quale sussiste un incisivo sindacato del giudice in sede di omologazione dell’accordo di separazione raggiunto dai coniugi.

Inoltre, trattandosi di una separazione consensuale, non può mai essere con addebito, nemmeno nel caso in cui uno dei due coniugi abbia posto in essere comportamenti contrari ai doveri del matrimonio: nel caso in cui si voglia un addebito, occorre procedere in sede giudiziaria. La separazione consensuale richiede, ai sensi dell’art. 158 c.c., l’omologazione del giudice. I problemi possono sorgere nel caso di accordi non omologati. Le pattuizioni coeve alla separazione consensuale omologata, e non trasfuse nel relativo verbale, sono valide se non interferiscono con quanto stabilito nell'accordo omologato, oppure se si collocano in posizione di conclamata ed incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art.

158 c.c.I patti successivi all'omologazione vengono considerati validi ed efficaci, trovando fondamento nell'autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. e nella loro meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, purché migliorativi o integrativi degli accordi omologati, senza interferire con quest’ultimi, e salvo i limiti contenuti nell’art. 160 c.c. relativo ai diritti inderogabili dei coniugi.Discorso a parte meritano gli accordi preventivi, siglati dai coniugi in vista della futura proposizione della domanda di separazione o di divorzio, i quali si differenziano dagli accordi patrimoniali tra coniugi sopra esaminati e per i quali si nota un’ampia ammissibilità da parte della dottrina maggioritaria, in attesa di un intervento che li legittimi da parte del legislatore, dal momento che la giurisprudenza continua a dichiararne la nullità per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Venendo ad analizzare il contenuto degli accordi di separazione, occorre segnalare come esso sia duplice, distinguendosi tra un contenuto essenziale ed un contenuto eventuale.Il contenuto essenziale consiste nella cessazione del dovere di convivenza, con consenso reciproco a vivere separati, e nella regolamentazione degli altri obblighi derivanti dal matrimonio indicati all’art. 143 c.c., quali mantenimento del coniuge, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare.

Nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e non vi siano figli, il titolo di proprietà vantato dal coniuge risulta precludere ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, non costituendo la assegnazione della casa familiare misura assistenziale a favore del coniuge più debole, bensì provvedimento dettato a favore della prole al fine della conservazione dell'habitat domestico.Quanto al mantenimento, nella separazione consensuale le parti sono libere di determinare la misura dell’assegno di mantenimento, salvo il caso della presenza di figli, nel qual caso le parti non hanno libertà di fissare il mantenimento, né di rinunciarvi, prevalendo l’interesse dei figli.Il contenuto eventuale, invece, consiste in accordi di natura patrimoniale originati dalla separazione, ma che non afferiscono essenzialmente al rapporto di coniugio, che possono essere anche non omologati dal tribunale in sede di separazione.La Corte di Cassazione, con sentenza n.

16909/2015, ha stabilito che nell'accordo di separazione consensuale ben possono trovare spazio accordi non direttamente collegati al precedente matrimonio.La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale (…) ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche”.

Sono pertanto ammissibili accordi semplicemente assunti in occasione della separazione, senza dipendere da diritti ed obblighi derivanti dal perdurante matrimonio, ma che hanno il semplice fine di regolare rapporti pregressi.Potrà, ad esempio, aversi un patto riguardante la vendita a terzi della casa familiare con ripartizione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito, trattandosi di un contratto atipico volto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art.

1322 c.c. e caratterizzato da una propria causa, rispondendo alla necessità di sistemare consensualmente rapporti patrimoniali maturati in costanza di matrimonio. Si potrà, altresì, avere un patto con il quale si attribuisca la proprietà di un veicolo, anche stabilendone il trasferimento di proprietà ad un coniuge o con il quale ci si accordi per la vendita di determinati beni comuni ripartendone il ricavato.Gli accordi potranno, infine, regolare la permanenza dell’animale domestico presso l’abitazione di uno o di un altro coniuge.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

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Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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