Egr. avvocato,
sono un dipendente pubblico in ambito sanitario, e recentemente sono diventato padre. La mia attuale sede di lavoro è in altra provincia rispetto a quella in cui abbiamo stabilito la residenza della famiglia, e in cui lavora mia moglie.
La distanza della mia attuale sede di lavoro ci preoccupa per la futura organizzazione relativa alla cura di nostro figlio.
Vorrei sapere se, in quanto dipendente pubblico, ho diritto ad un trasferimento, o se l’amministrazione potrebbe facilmente rifiutarlo per carenza di organico.
Gent.le signore,
in queste situazioni si contrappongono, e richiedono dunque un difficile bilanciamento, due interessi entrambi di rango costituzionale: da una parte le esigenze della famiglia, e addirittura quella di cura dei figli in tenerissima età, dall’altra l’interesse pubblico ad un’amministrazione efficiente in generale, e nel caso specifico, trattandosi di amministrazione sanitaria, addirittura il diritto alla salute.
La legge prevede che il dipendente pubblico che sia genitore di un figlio di età inferiore ai tre anni può chiedere di essere temporaneamente assegnato per un periodo non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Ciò a condizione che sussista un posto vacante, disponibile e di corrispondente posizione retributiva, e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere motivato, limitato a casi o esigenze eccezionali e deve essere comunicato entro trenta giorni dalla richiesta.
Questa norma è da ritenersi speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella che notoriamente vincola i vincitori dei concorsi pubblici alla permanenza nella prima sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
La giurisprudenza è orientata ad esigere che l’amministrazione fornisca una motivazione che non sia meramente formale (come la semplice allegazione della carenza di organico, peraltro cronica nell’ambito sanitario), e precisamente che dimostri di aver verificato in concreto che l’eventuale accoglimento della domanda arrecherebbe un danno alle esigenze di servizio tale da poter essere considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse familiare.
Inoltre, la giurisprudenza in questi casi è assolutamente orientata a concedere una tutela cautelare d’urgenza, senza dover attendere i tempi ordinari. In pratica, si può ottenere un provvedimento dal giudice del lavoro entro circa due/tre mesi perché evidentemente l’attesa di un tempo maggiore di per sé vanificherebbe il diritto del genitore che è circoscritto ai primissimi anni di vita del figlio.
Un cordiale saluto