Gentile Avv. Visciola,
ricevo da parte di una persona in continuazione messaggi molesti sui social. Come posso tutelarmi? Posso denunciare tale persona?
Gentilissima,
per un'analisi più precisa andrebbe preliminarmente valutato il contenuto dei messaggi, che lei mi definisce molesti. Ove siano considerabili effettivamente tali, possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 660 del codice penale, che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Il concetto di “telefono” indicato nella norma codicistica non va inteso in senso restrittivo, potendosi estendere anche alle condotte realizzate mediante uso dei social network. Vi sono, in verità, pronunce giurisprudenziali più restrittive, che circoscrivono l'azione molesta rilevante ai fini penali al solo utilizzo dell'apparecchio telefonico, sulla base del dato letterale della norma.
Come tuttavia recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. I, Sent., [data ud. 19/02/2025] 17/04/2025, n. 15256), il conseguimento del risultato molesto attraverso la comunicazione, verbale o scritta, può, attuarsi con i plurimi mezzi di trasmissione che pongono in interazione il mittente con il destinatario, non assumendo decisività la natura sincrona o asincrona della comunicazione, né la immediatezza della interazione. Né assume rilievo il fatto che, nella messaggistica telefonica o dei social, il destinatario possa evitare agevolmente la ricezione dei messaggi molesti, bloccando il mittente.
L'interpretazione estensiva della disposizione del codice penale sul punto del concetto di “telefono”, in linea con il progresso tecnologico e della evoluzione della comunicazione, rende applicabile la norma anche al caso concreto. Suggerisco quindi, ove la condotta sia realmente configurabile quale molesta, di procedere nelle sedi opportune a Sua tutela.
Cordialmente,