Covid-19: la misurazione della temperatura dei dipendenti

Chi garantisce la tutela della privacy?

Roberto
Roberto Visciola
19 dicembre 2020 17:19
Covid-19: la misurazione della temperatura dei dipendenti

Egregio Avvocato Visciola,

il datore di lavoro che provvede a misurare la temperatura corporea dei dipendenti all'ingresso, può registrare tali valori nel proprio server creando quindi un registro con nomi, cognomi, date e valori misurati? Non si tratta di dati personali per cui deve essere richiesta l'autorizzazione al trattamento? La ringrazio.

Gentilissimo,

i datori di lavoro le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare misure volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica e tra queste rientra anche la misurazione della temperatura, che deve essere effettuata non solo verso i dipendenti, ma anche utenti, visitatori, clienti e in generale tutti coloro che accedono alla struttura.

Vero è che sussiste un problema di privacy.

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, il Garante della privacy ha specificato che non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” del trattamento, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Pertanto nel registro non potrà essere inserita la temperatura, ma eventualmente solo annotato il superamento della soglia prevista per legge, che giustifica il diniego di accesso sul luogo di lavoro.

Diversamente, ha chiarito lo stesso Garante della privacy, nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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