Basta rumori in condominio!

Come affermare una tutela giuridica contro le emissioni sonore intollerabili?

Roberto
Roberto Visciola
05 novembre 2021 22:38
Basta rumori in condominio!

Gentilissimo Avv. Visciola,

ho acquistato un appartamento al primo piano di uno stabile.

L'anno successivo al mio acquisto, al piano terra, immediatamente sotto il mio appartamento, è stata aperta una scuola di musica per bambini che dal mattino fino all'ora di cena non ci dà pace, tra schiamazzi dei bambini e musica. I rumori sono continuativi e stanno diventando insostenibili. Abbiamo fatto presente la questione al proprietario dei locali, che non sembra tuttavia intenzionato a porvi rimedio.

Come possiamo comportarci? Ci sono strumenti di tutela adatti?

Gentilissima,

il proprietario risponde al Condominio del comportamento dei propri inquilini nei limiti in cui tali comportamenti violano i divieti imposti dal regolamento condominiale o salvo che si provi che il locatore, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere con ragionevole certezza che il conduttore avrebbe arrecato a terzi danni mediante immissioni intollerabili.

Andrebbe innanzitutto verificato se esiste un regolamento condominiale, quale sia la sua natura e quali prescrizioni siano in esso indicate, ad esempio per verificare se vi siano limitazioni specifiche in ordine alle attività ammesse nel Condominio, nonché in ordine ai rumori, immissioni e molestie.

A livello di singolo condomino, sussiste potere di azione riguardo alle immissioni rumorose in genere, quindi anche quelle non vietate dal regolamento di condominio, per le quali rimane responsabile in proprio, nei confronti dei vicini, il conduttore, sia sul piano penale che su quello civile. Il primo caso si verifica quanto il rumore diventa disturbo della quiete pubblica e quindi supera la soglia di tollerabilità disturbando molte persone nel vicinato e in modo continuativo. Sul piano civile si può agire contro il conduttore sia con un'azione volta ad ottenere la cessazione del rumore (ex art. 844 c.c.) sia per un eventuale risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.).

Occorre poi dotarsi di documentazione atta a dimostrare il pregiudizio subito. Il riferimento è alla necessità di dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità, per un'azione quantomeno in sede civile. In particolare, occorre che il superamento della normale tollerabilità venga dimostrato sul piano tecnico e giuridico. La prova va fornita con una apposita perizia fonometrica, che potrà essere ripetuta in giudizio tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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