Pisa, 24 gennaio 2013 – Un cittadino di Pisa si è trovato da un giorno all’altro senza telefono né internet perché un altro utente aveva chiamato una compagnia telefonica concorrente dicendo che il numero telefonico apparteneva a lui e voleva cambiare operatore. A portare davanti al tribunale la società telefonica è stata la Confconsumatori di Pisa: il giudice ha condannato la compagnia telefonica dell’utente, risarcendo sia il danno patrimoniale che il cosiddetto danno esistenziale. "A chiunque – commenta Giovanni Longo, legale di Confconsumatori Pisa che ha difeso in giudizio l’associato - può realmente accadere di ritrovarsi da un giorno ad un altro privo del collegamento telefonico ed internet, senza aver dato il proprio espresso consenso.
Infatti, in questo caso la compagnia telefonica ha ceduto, con disarmante leggerezza ed ingenuità, l’utenza ad un altro gestore telefonico, per il semplice fatto che questi ne aveva fatto richiesta" Secondo il giudice la compagnia con la quale era abbonato il cliente ha violato i principi di buona fede nel rapporto contrattuale e quelli di correttezza e trasparenza nei confronti del consumatore ex L. 281/98. Ha, infatti, privato il cliente del servizio in essere, basandosi sulla semplice richiesta di una parte terza al rapporto contrattuale.
"Di fatto, - spiega Longo - a prescindere dagli obblighi ed automatismi gravanti ex lege nel rapporto con gli altri gestori telefonici, la compagnia non ha effettuato alcuna verifica circa l’effettività del consenso del cliente alla attivazione del servizio con un’altra compagnia, pur potendo provvedervi agevolmente". Per tale motivo il Giudice ha condannato la compagnia telefonica a cui era intestata l’utenza, al risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello esistenziale. "Riguardo quest’ultimo, -chiarisce Longo - il verificarsi di un lungo black out telematico lascia intuire lo stato di frustrazione del cliente trovatosi a dover fronteggiare una situazione di disagio psico-fisico assolutamente non preventivata e derivante da negligenza altrui.
Tale disagio, generato dal non poter contare sul rapporto della tecnologia più elementare e routinaria, va ritenuta fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività".