Uscita la sentenza dalla Corte dei Conti di Roma sul tanto dibattuto caso “Firenze Fiera”, che ha visto al centro delle indagini per 7 anni l’ex Amministratore delegato Pietro Marchini, difeso oggi dall’Avvocato Roberto Righi dello Studio Morbidelli. Marchini, dopo esser stato giudicato colpevole in prima battuta nel 2010, è ricorso in appello ed ha ricevuto la scorsa settimana la sentenza che lo scagiona definitivamente per le accuse che gli venivano mosse dalla Regione Toscana. La sentenza lo aveva condannato al risarcimento in favore degli azionisti pubblici partecipanti alla stessa società, con una quota pari al 90,72% del danno erariale ammontante ad euro 1.519.560,00 (da ripartire tra i soci pubblici in proporzione della propria quota societaria) più naturalmente le spese legali del processo.
Le accuse erano: aver disposto senza l’autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione e al di fuori delle proprie competenze di spesa - l’affidamento alla società HYDEA srl di incarichi di progettazione (peraltro, non tutti completati) e direzione dei lavori (ciascuno dei quali eccedente il valore di 200.000,00 euro per il complessivo importo impegnato di euro 3.500.000,00), senza ricorrere alle procedure di gara previste dalla Unione Europea. Inoltre aver proceduto all’acquisto di un magazzino in Firenze, alla Via Perfetti Ricasoli (in seguito ristrutturato) ad un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato e, comunque, non strettamente utile alle necessità della Società Firenze Fiera.
"Dopo 7 anni di calvario giudiziario, la verità e la discolpa sul mio operato sono finalmente state appurate – afferma l’ex ad di Firenze Fiera spa -. Resta l’amarezza di un’esperienza negativa promossa da alcuni poteri forti ai quali non ero probabilmente gradito. Adesso sto valutando con il mio Avvocato se e come procedere per una richiesta di risarcimento dei danni morali ed economici arrecatimi". Infatti - come emerge dalla sentenza – “nella fattispecie il danno è stato arrecato direttamente a una società per azioni a partecipazione pubblica connotata da autonoma personalità giuridica e, non sussistendo alcun rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, l’azione di responsabilità non rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei Conti”.