Chiuso l’accordo sul “Patto per la notte” a Firenze: oggi si è tenuto l’ultimo incontro fra amministrazione comunale, locali della ‘movida’ e associazioni di categoria per concordare il testo definitivo dell’intesa, già firmata dai primi gestori, che ha l’obiettivo migliorare le condizioni di vivibilità delle zone particolarmente prese d’assalto dalla ‘movida’ nelle aree notturne. Per cominciare, il Patto varrà per Santa Croce e via dei Benci, ma è intenzione del Comune di proporlo anche nelle zone di Sant’Ambrogio, santo Spirito e via Sant’Agostino, San Niccolò e Demidoff, piazza del Carmine, via Palazzuolo, via Verdi e piazza Salvemini. In particolare, i gestori si impegnano a mantenere pulita l’area antistante il loro locale, a dotarsi di ‘addetti alla clientela’ che controllino il rispetto delle regole (in particolare riguardo gli assembramenti, il disturbo alla quiete pubblica e la ‘vendita per asporto’ di alcolici), ad evitare che musica e rumori siano percepibili all’esterno del locale (dalle 8 alle 23 il venerdì, sabato e domenica e dalle 22 alle 8 gli altri giorni), a rendere fruibili i servizi igienici.
Da parte sua, l’amministrazione comunale nelle aree interessate al Patto si impegna ad effettuare controlli assidui (in particolare riguardo la circolazione e la sosta, la guida in stato di ebbrezza e l’abusivismo commerciale), a vigilare sull’attività dei minimarket (in particolare sulla vendita di alcolici), a tenere aperti le toilette pubbliche anche dalle 20 alle 3, a informare e pubblicizzare l’iniziativa. Viene inoltre istituita una sorta di ‘patente a punti’ che premia i locali più virtuosi e penalizza chi non rispetta le regole, partendo da un punteggio di 20 punti; per rendere operativa questa novità, in tempi brevi sarà predisposto un atto amministrativo ad hoc. “Questa intesa è frutto di un lavoro iniziato dopo l’incontro tenuto in Palazzo Vecchio mercoledì scorso con il sindaco Renzi, le associazioni, i gestori e i residenti, che ci ha impegnato ogni giorno – ha spiegato il vicesindaco Dario Nardella – Oggi siamo molto soddisfatti che in tempi brevi si sia messo a punto e condiviso questo testo, che è un giusto punto di sintesi per la convivenza civile, a tutela sia di chi del centro di Firenze abita e vive, sia di chi ci lavora, sia di chi lo frequenta.
Non c’è nessun coprifuoco, ma regole di buonsenso, che i gestori sono chiamati a rispettare per svolgere il loro lavoro senza agevolare il disturbo della quiete pubblica; naturalmente anche noi faremo in pieno la nostra parte”. In questa prima fase sperimentale, ogni mese si terrà una verifica congiunta per testare l’efficacia del Patto. Questo l’intervento del capogruppo PdL Marco Stella “A questo punto non serve un patto, ma idee concrete da mettere in pratica subito che consentano ai locali di lavorare in tranquillità e ai residenti di dormire sonni tranquilli.
La totale assenza di idee del sindaco di fatto chiude Firenze. In tre anni Renzi non è riuscito a gestire la convivenza tra attività della notte e residenti del centro storico, e l’unico risultato ottenuto è stato l’arrivo dell’ordinanza di chiusura preventiva per alcuni locali di via de’Benci da parte della Magistratura. Anche quest’anno il Comune non ha trovato soluzioni tranne istituire la ztl notturna che ha di fatto dimostrato la sua inutilità; perché non si è provato a mettere in campo azioni e politiche nei mesi precedenti? Il patto proposto oggi dal sindaco ai gestori dei locali scarica completamente ogni responsabilità sulle attività senza nessun impegno da parte del Comune. Oggi è troppo tardi, i processi andavano gestiti prima e meglio.
Se si permette l’apertura indiscriminata di attività e la concentrazione in poche vie di decine di locali che stanno aperti la sera come si può pensare di consentire tranquillità ai residenti? Ma ci domandiamo: che colpa hanno i locali se hanno rispettato tutte le regole? Gli strumenti urbanistici esistono, il Comune li usi per pianificare anche le aperture delle attività commerciali, compresi minimarket e kebab. Occorre partire da un piano coordinato delle forze dell’ordine per garantire sicurezza tranquillità e presenza sul territorio: il miglior deterrente per ogni tipo di schiamazzo ed attività illecite”. Di seguito, il testo del "Patto" Patto per la notte a Firenze Proposto dal Comune di Firenze Il Comune di Firenze e i sottoscritti operatori, premesso che: - la sicurezza costituisce un diritto primario dei cittadini, la cui salvaguardia è imprescindibile onde garantire il pieno esercizio delle libertà riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano, sia in forma individuale che collettiva; - la tutela della sicurezza urbana va intesa come complesso delle iniziative non solo di presidio del territorio, ma anche di condivisione dell’obiettivo del “buon vivere” tra i fruitori delle singole aree cittadine, per contemperare le esigenze dell’imprenditoria con quelle dei cittadini; - la tutela del decoro, in particolare, costituisce obiettivo da condividere tra tutti gli attori del tessuto sociale, ottenibile con la piena sinergia degli stessi mediante azioni educative, preventive, programmatorie e solo a seguire eventualmente sanzionatorie, costituendo interesse comune il mantenimento della bellezza del contesto dei singoli luoghi di Firenze, senza limitarne da un lato le potenzialità attrattive, dall’altro il diritto alla fruizione dei propri spazi privati; - il non corretto uso delle aree pubbliche, che si concretizza tipicamente nella privazione dell’altrui diritto alla quiete, alla libertà di circolazione, al mantenimento di un ambiente pulito e sicuro nell’accezione ampia del termine, impone l’individuazione di un percorso condiviso di politiche integrate di sicurezza e di rispetto delle regole di civile convivenza, a garanzia del miglioramento della percezione di benessere globale dei cittadini, siano essi residenti ovvero fruitori delle strutture economiche del territorio; - l’abuso di alcool, in particolare da parte dei giovani, oltre che accentuare la menzionata percezione di insicurezza, costituisce fattore di pericolo per l’incolumità degli stessi consumatori ed impone campagne di prevenzione/controllo, anche all’interno delle scuole, quale obiettivo primario che da sempre l’Amministrazione Comunale di Firenze si è prefissa; -le attività di intrattenimento e di carattere culturale rappresentano comunque una ricchezza per la città, rafforzando l’animazione del territorio e le occasioni di socialità, a condizione che rispettino i più volte ricordati diritti dei residenti; - a tal fine, è compito precipuo delle istituzioni locali creare modelli e strumenti che sappiano affiancare ai necessari interventi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, ponendo le basi per una sicurezza partecipata, innovatrice rispetto al tradizionale modello di controllo sociale, di natura formale, mediante un controllo informale che coinvolga, in primo luogo, le associazioni rappresentative degli operatori del settore, stimolandone le capacità di autoregolamentazione ed autodisciplina, in funzione del contemperamento dei loro interessi con quelli della comunità insediata sul territorio; - tra tali modelli possono essere riconosciuti gli strumenti di amministrazione concertata cui, nella realtà metropolitana fiorentina, può essere ricondotta la stipulazione dei patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione sulla vivibilità della Città e perseguire la tutela di interessi comuni mediante la volontaria assunzione di impegni da parte dei soggetti interessati, il cui inadempimento si potrà tradurre in peculiari fattispecie di illecito amministrativo; - il mutamento delle abitudini, con diffusione della frequentazione notturna di aree di sicuro interesse attrattivo anche per il livello dell’offerta commerciale all’interno di contesti cittadini di per sé oggetto di rilevante flusso turistico, rende di ancor più pressante attualità l’individuazione di modelli pattizi finalizzati a quanto sopra esplicitato; - in questo particolare contesto, si è reso necessario un confronto tra le rappresentanze degli operatori economici e di singoli comitati cittadini che ha confermato suddetta esigenza di addivenire a soluzione per quanto possibile dialogica e condivisa, ferme restando le responsabilità dei singoli per eventuali condotte illecite/illegali; tutto ciò premesso, il Sindaco, i sottoscritti esercenti dei relativi locali e, per condivisione, le Associazioni di categoria stipulano e convengono quanto segue: Articolo 1 – Finalità del Patto Il presente Patto persegue lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità, facendo leva sulla condivisione delle possibili soluzioni per contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche, nel rispetto dei diritti degli stessi, della loro clientela, della popolazione residente e fluttuante nelle aree interessate a potenziali problematiche di degrado. In tale ottica, fermo restando il necessario e successivo recepimento nei conseguenti provvedimenti amministrativi, costituisce la base dello stesso e deve essere sottoscritto dalle rappresentanze di categoria e dal maggior numero possibile di rappresentanze di comitati cittadini o di altri operatori economici. Il presente Patto vale per le seguenti aree: - Santa Croce-Benci, è intenzione dell’Amministrazione proporre il presente patto anche nelle aree di: - Sant’Ambrogio - Santo Spirito – Via Sant’Agostino; - San Niccolò – Demidoff; - Piazza del Carmine - Via Palazzuolo - Via Verdi - Piazza Salvemini Articolo 2 - Profili Generali Con il presente patto, le parti convengono di assumere specifici impegni in materia di mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana, nell’accezione meglio esplicitata in premessa, con particolare riferimento al contenimento della vendita di bevande alcoliche; alla limitazione dei fenomeni pregiudizievoli della quiete pubblica e privata; alla prevenzione del degrado urbano, dell'occupazione abusiva di spazi pubblici e ad uso pubblico e dell’intralcio alla pubblica viabilità, nonché alla pulizia ed al decoro delle aree limitrofe agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Articolo 3 - Prezzi e modalità di vendita delle bevande alcoliche Allo scopo di contenere il consumo di alcolici e prevenire episodi lesivi dell'integrità fisica della popolazione, gli esercenti si obbligano a praticare prezzi che non si discostino dalle medie applicate nella zona interessata dal presente patto ed, in generale, nel centro cittadino.
Sono vietate le “offerte speciali” di bevande alcoliche e la pubblicizzazione delle stesse, con qualunque modalità e con finalità di attrazione presso il locale. Ferma restando la facoltà di vendita per asporto, la stessa va intesa, conformemente alla vigente normativa, quale vendita effettuata in contenitore chiusi ermeticamente e non tali da consentire il consumo sul posto, tipico della somministrazione. La somministrazione deve avvenire nelle sole aree legittimate allo scopo, anche sotto il profilo igienico sanitario, ovvero all’interno del locale e nelle pertinenze legittimate su suolo pubblico, con esclusione del consumo sul posto in piedi su area pubblica, a saturazione avvenuta della capienza di fatto delle stesse. La semplice sosta dell’avventore all’esterno del locale non costituisce di per sé automaticamente prova della responsabilità del gestore ove non risulti in qualche modo agevolata dalle modalità di conduzione dell’esercizio. Si impegnano, inoltre, a mettere a disposizione degli avventori, a scopo preventivo e a richiesta, pre-test per la rilevazione del tasso alcolemico, Articolo 4 - Pulizia Gli esercenti, organizzati anche in forma associata,si impegnano al mantenimento, in condizioni di pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura; si impegnano inoltre alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quella già svolta istituzionalmente immediatamente dopo l’orario di chiusura. Ciascun locale si impegna a dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all’interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.
Sarà valutata la possibilità di specifiche autorizzazioni non onerose per l’apposizione dei contenitori anche su suolo pubblico. Il personale incaricato dell’assistenza alla clientela, di cui al successivo articolo,avrà cura di fornire le necessarie indicazioni e richiami agli avventori per un corretto utilizzo di suddetti contenitori dei rifiuti. Articolo 5 – Assistenza alla clientela Nell’ottica dell’ordinato svolgimento delle attività, laddove impattino sulla fruizione della pubblica strada o degli spazi pubblici: a) ciascun esercizio o più esercizi associati devono dotarsi, a partire delle ore 23, di un numero congruo di dipendenti, calcolato sul complesso delle gestioni operanti nelle aree dell’articolo 1, denominati per agevole comprensione “addetti alla clientela” o similmente identificabili mediante una pettorina.
Le pettorine dovranno essere realizzate a spese degli esercenti e per ciascun locale con logo del locale e logo del Patto. Compiti di tali addetti è quello di controllare il rispetto della normativa nazionale e locale di settore, in particolare in relazione alla “vendita per asporto”, invitando la clientela ad allontanarsi laddove e non appena si producano assembramenti tali da poter determinare fenomeni di disturbo della quiete correlati al vociare degli stessi ovvero l’impedimento della libera circolazione pedonale e veicolare. Tali addetti saranno in contatto tra loro in caso di interventi particolarmente significativi attraverso l’uso di radio acquistate dagli esercenti. E’ compito degli “addetti alla clientela” invitare all’allontanamento ed a segnalare agli altri locali i gruppi o singoli visibilmente alterati e molesti.
Resta inteso l’obbligo di segnalazione anche alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine laddove la situazione, opportunamente controllata preventivamente con le modalità di cui sopra non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo o che richiedano l’intervento di pubblici ufficiali. b) tutti i locali aderenti al patto predispongono un servizio di assistenza alla clientela, attraverso personale preposto altresì a mantenere il decoro dell’area negli orari di apertura degli esercizi. Articolo 6 - Musica e rumori Ogni esercente si impegna ad assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e tra le ore 22.00 e le ore 8.00 negli altri giorni. Laddove godano legittimamente di concessioni di suolo pubblico, attraverso il personale di cui all’articolo precedente, cureranno il richiamo della clientela che tenga atteggiamento rumoroso e pregiudizievole per la quiete. Resta inteso il rispetto del DPR 327/2011 in materia di utilizzo di impianti di radiodiffusione sonora o simili. Le porte dei locali devono essere tenute chiuse nello stesso orario sopra indicato allo scopo di non agevolare l’osmosi tra gli avventori che consumano all’esterno, su suolo pubblico, e l’interno del locale, salva la regolamentazione del flusso dei clienti a cura degli addetti alla vendita. Articolo 7 - Servizi igienici I titolari degli esercizi aderenti al presente patto garantiscono che, durante l’orario di apertura del locale, i servizi igienici siano pienamente fruibili dagli avventori ed ad assicurarne la funzionalità.
Dovranno altresì indicare in modo ben visibili i servizi pubblici messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale nelle zone interessate. Articolo 8 - Ruolo della Pubblica Amministrazione Il Comune si impegna a: a) svolgere servizi di controllo delle soste irregolari, a tutela dei residenti e dell’ordinata circolazione stradale, b) effettuare assidui controlli nelle zone oggetto del presente patto c) svolgere servizi di controllo stradale, con particolare riferimento alle fattispecie di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti, d) controlli sulle situazioni afferenti la tutela del consumatore e la lotta all’abusivismo commerciale e) controlli sulla regolarità delle attività di minimarket anche in termini di vendita di bevande alcoliche da asporto f) garantire comunque i compiti di istituto della Polizia Municipale; g) assicurare l’apertura delle toilette pubbliche nelle aree caratterizzate da maggior utenza in transito per la concentrazione di locali, nelle zone di cui all’art.
1, a partire dalle ore 20.00, fino alle ore 3.00. h) stampa del cartello informativo sui bagni pubblici disponibili nell’area; i) dare opportuna e diffusa informazione a residenti e gestori relativamente a manifestazioni pubbliche concertistiche o di spettacolo previste nella zona di interesse Articolo 9 - Forme di pubblicità Ciascun locale si impegna a dotarsi di vetrofania e cartello informativo da interno recante il logo del patto e dei promotori dell’iniziativa, per informare la clientela circa l’adesione al patto.
Si obbliga, altresì, a corredare ciascun tavolo dei dehor della medesima riproduzione, abbinata ai menu del locale, ed a realizzare brochure volte a pubblicizzare le attività commerciali che aderiscono al patto, allo scopo di estendere l’iniziativa e di promuovere gli esercizi del commercio in sede fissa, che operano tradizionalmente in orari diurni; nelle stesse devono essere inserite le informazioni utili alla clientela circa la fruibilità degli esercizi (es. accessibilità ai disabili). Il Comune, utilizzando i propri mezzi di comunicazione, informa i cittadini residenti circa i contenuti dell’iniziativa, così come i referenti dei locali si impegnano a darne adeguata pubblicità nelle forme più consone ai medesimi.. Articolo 10 - Iniziative collegate Le parti si impegnano a coinvolgere il maggior numero possibile di commercianti nelle azioni contemplate dal presente patto allo scopo di promuovere e di rilanciare le attività che tradizionalmente operano in orari diurni, in particolare, incentivando le aperture serali degli esercizi commerciali in sede fissa e pubblicizzando le attività che intendessero effettuare. Saranno calendarizzate, in accordo con i commercianti, le aperture serali e le successive iniziative promozionali. Articolo 11 - Monitoraggio e forme di consultazione Le parti si impegnano a procedere, con cadenza mensile per i primi sei mesi di fase sperimentale, ad una verifica congiunta dello stato di attuazione del presente patto, anche al fine degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessarie, nonché a promuovere l’estensione dello stesso ad altri soggetti. Articolo 12 – Controlli / Forme di incentivazione dei comportamenti virtuosi / Monitoraggi Ferma restando la eventuale responsabilità per il reato di cui all’art.
659 c.p., l’inadempimento degli obblighi contenuti nelle clausole, di cui al presente patto, comporta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che verranno individuate nell’atto amministrativo necessario a dare efficacia al presente provvedimento. Per incentivare l’adempimento degli impegni contemplati dal presente patto, è istituito un sistema premiante i comportamenti virtuosi degli esercenti che vi aderiscono. A tal fine, le parti prendono atto ed accettano che il sistema incentivante sia così articolato: a) a ciascun esercizio è attribuito, all’atto dell'efficacia di questo patto, un punteggio iniziale di 20 punti; b) tale punteggio subisce decurtazioni a seguito dell’inottemperanza ad uno degli impegni assunti con il presente patto, nella misura indicata, per ciascuna violazione in apposita tabella, da approvare, previa condivisione con le associazioni di categoria, nel provvedimento attuativo del presente patto: c) comportamenti virtuosi potranno portare ad un incremento dei punti attribuiti all’esercizio fino ad accumulare un massimo di 30 punti complessivi; d) la perdita totale del punteggio comporta l’applicazione di sanzioni accessorie meglio esplicitate all’articolo 13. Articolo 13 – Sanzioni Accessorie Nel caso in cui, anche a seguito di esposti, venga riscontrato un fenomeno di disturbo della vivibilità cittadina in termini di quiete, degrado, imbrattamento, ecc.
, riconducibile alla violazione delle disposizioni di cui al presente patto, si procederà ad un avviso/diffida con il quale l’esercente verrà esortato ad adottare i comportamenti necessari a prevenire o far proseguire la situazione di cui sopra. Ove lo stesso presenti proposte ovvero motivazioni ritenuti condivisibili, anche in ragione dell’eccezionalità dell’evento, si procederà ad archiviare il relativo procedimento. Diversamente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie individuate ai sensi dell’art.
12 del presente patto si potrà procedere, anche in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta delle stesse, alla sospensione dell’attività, totale o per la sola parte esercitata su suolo pubblico, da un minimo di un giorno ad un massimo di cinque. Nei casi di particolare gravità, il Sindaco, con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 54 TUEL, potrà ridurre l’orario dell’attività per un tempo limitato al ripristino della sicurezza urbana violata. Articolo 14 - Durata ed efficacia La durata del presente patto è fissata al 31/12/2012 tenuto conto della natura sperimentale dello stesso.
Esso potrà essere rinnovato ogni anno qualora l’attività di monitoraggio sulla sua efficacia desse complessivamente esito favorevole. Articolo 15 - oneri finanziari Il presente patto non comporta oneri finanziari a carico del Comune.