Dopo l'ennesima tappa del procedimento legale che vede i consumatori schierati contro chi gestisce l'acqua pubblica, Publiacqua sfoglia la sentenza e replica: "Al fine di evitare incomprensioni tra gli utenti e superficiali annunci di vittorie e sconfitte che stridono con la serietà e l’autorevolezza della Confconsumatori, e per riportare tutto alla realtà e alla verità dei fatti, precisiamo che i provvedimenti del Giudice di Pace di Prato e del Giudice di Pace di Pistoia, al contrario di quanto tentano di far credere Confconsumatori di Prato e Pistoia, prendono atto della “cessata materia del contendere”.
L’articolo 49 del Regolamento che riguarda l’adeguamento del deposito cauzionale varato dall’Ato3 e impugnato da alcuni utenti, non era infatti più vigente da oltre un anno. Era stato modificato della stessa Autorità di Ambito, a prescindere da qualsivoglia azione giudiziaria". Inoltre "anche tutte le fatture depositate agli atti erano state annullate già ben prima delle sentenze. Insomma, la via giudiziaria faceva riferimento alla vecchia formulazione del deposito cauzionale, vigente prima della sua riforma avvenuta il 16.03.11.
I contenziosi riguardavano il precedente regolamento non più in vigore e pertanto non c’è da registrare nessuna presunta “sconfitta”. Il giudice, in sostanza, ha solo deciso di porre sul gestore le sole spese legali di procedimenti tardivi e superflui, dichiarando cessata la materia del contendere. Gli unici a non rendersene conto sono state le federazioni provinciali Confconsumatori delle due città toscane colpite da un nuovo abbaglio".