Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo che definisce il nuovo quadro normativo dell’apprendistato, è stato dato un nuovo slancio a tale dispositivo che a livello nazionale ed europeo è sempre più utilizzato per favorire la formazione e l’occupazione dei giovani e non solo. Più nello specifico, attuando la delega conferita dal Parlamento al Governo in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che riforma nuovamente la disciplina dell’apprendistato.
Il provvedimento è entrato in vigore il 25 ottobre 2011. Il nuovo Testo Unico disciplina la materia e la rende applicabile in modo più omogeneo sul territorio nazionale. Si tratta di una delle novità normative del 2011 che, interessando la formazione ed il mondo del lavoro, costituisce sicuramente uno degli strumenti più importanti per i giovani e tutti coloro i quali vogliono investire sul proprio futuro professionale. Tra le novità vi sono quelle che spingono nella direzione di un ampliamento dell’uso dell’apprendistato a fasce di utenza sempre più ampie, infatti, con la riforma ora vi è la possibilità di utilizzare tale strumento anche per i lavoratori in mobilità e praticanti di professioni ordinistiche oltre che l’estensione del contratto di apprendistato nel pubblico impiego.
Il nuovo Testo Unico ha l’obiettivo di fornire alle giovani generazioni un canale tipico di entrata nel mondo del lavoro e si prefigge in particolare di offrire ai lavoratori ed alle imprese una più efficace fruibilità del contratto di apprendistato attraverso la semplificazione della materia e la sua uniforme applicazione in tutta Italia. Il provvedimento prevede tra l’altro l’abrogazione di alcune norme, in quanto risultano superate oppure innovate dalla nuova disciplina dell’apprendistato, fermo restando la prosecuzione, in base alla precedente disciplina, dei contratti di apprendistato già in essere.
In via transitoria e per non oltre sei mesi, la normativa previgente continuerà a trovare applicazione nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa la nuova disciplina. Ricordiamo brevemente le tre tipologie di apprendistato previste per sostenere l’occupabilità dei giovani: - apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che, in alternanza al lavoro, partecipano ad attività formative che consentono di acquisire titoli professionali riconosciuti a livello nazionale di qualifica (dopo 3 anni) o di diploma (dopo 4 anni) previo accordo in conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali; - apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in questo caso la disciplina della formazione tecnico-professionale, in termini di durata, monte ora annue, modalità di erogazione, viene affidata ai contratti collettivi e la formazione di base e trasversale alle Regioni; - apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per acquisire titoli di studio secondari, universitari o di ricerca, la regolamentazione della formazione viene affidata alle Regioni previo accordo con le parti sociali e le istituzioni formative o di ricerca.
Per maggiori informazioni consultare il Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, avente ad oggetto la riforma del contratto di apprendistato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011. di Concetta Fonzo