"Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi dimostra di essere un ignorante in materia legislativa - cosě dichiara l'esponente di destra Monica Faenzi - quando la legge stabilisce un quorum, come nei referendum, l’elettore ha davanti a sé due possibilitŕ: andare o non andare a votare. Non andare a votare č una scelta politica legittima ovvero espressamente prevista dalla legge. Al contrario indurre gli elettori a recarsi alle urne, paventando l’esistenza di un dovere civico che invece in questo caso non sussiste, č un reato specifico per il quale giŕ in passato amministratori di sinistra sono stati condannati. Noi non andremo affatto a presidiare o controllare i seggi elettorali come alcuni hanno scritto.
Questo č solo ciň che fa piacere e comodo affermare alla sinistra e ai giornali ad essa legati. Come ho detto noi ci limiteremo solamente a monitorare il voto a distanza, come del resto č consuetudine fare, da ogni parte politica, nei giorni delle elezioni. Questa una prassi legale e regolare, ben differente da ciň che ci viene attribuito in maniera tendenziosa e strumentale. Controlleremo il regolare andamento del voto perché temiamo che ci possano essere coercizioni ad andare alle urne, visto che il candidato della sinistra a Castiglione della Pescaia, Giancarlo Farnetani ha paura di non raggiungere il doppio quorum previsto dalla legge e che invaliderebbe le elezioni. Abbiamo deciso di monitorare i seggi nello stesso modo che abbiamo sempre fatto e come č nostro diritto, perché al direttivo Pdl sono giunte voci allarmanti di nostri elettori, soprattutto titolari di esercizi commerciali, che sono stati brutalmente intimiditi per strada da esponenti della sinistra con frasi del tipo: “Se non vai a votare ti mettiamo nella lista nera”.
Ovviamente molta gente adesso ha paura per le conseguenze che potrebbero derivarne. A questo scandaloso comportamento che tende solo ad avvelenare ancora di piů il clima preelettorale, e ad instaurare un regime di terrore, non possiamo che difenderci quantomeno monitorando la situazione davanti ai seggi per far sě che non si verifichino condizioni che vanno a minare il corretto e quieto vivere delle persone, libere di scegliere di non andare a votare per ristabilire la democrazia che ci č stata negata. Tengo a precisare che la norma richiamata da Rossi, l’art.
88 d.p.r. 570/1960 come l’analogo art. 98 del d.p.r. 361/1957, punisce “il pubblico ufficiale” il quale “abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse” si adoperi ad indurre gli elettori all’astensione, ma non vieta – né lo potrebbe – alcuna forma di propaganda elettorale soprattutto da parte di chi non agisca nell’esercizio di funzioni pubbliche, abusando delle stesse, bensě nell’espressione di legittima opzione politica, anche quando invita gli elettori ad avvalersi della facoltŕ di non recarsi alle urne, come attesta una giurisprudenza consolidata formatasi proprio in occasione dell’invito all’astensione, formulato in piů occasioni da ministri di culto in relazione ad appuntamenti referendari. Nel caso di specie la lista di centrodestra, esclusa dalla competizione elettorale, ritiene di poter contestare, nelle forme e nei termini di cui all’art.
129 del d. lvo 2.7.2010 n. 104 (che ammette i ricorsi contro l’ammissione di liste irregolari solo dopo la proclamazione degli eletti) la partecipazione alla competizione elettorale della lista collegata alla candidatura a sindaco di Mario Ferraro detto il Mostro, perché quantomeno carente del numero minimo legale di candidati ex art. 33 d.p.r. 570/1960. Dunque, allo stato, l’unica lista regolarmente concorrente sarebbe quella collegata alla candidatura a sindaco di Giancarlo Farnetani. A norma dell’art.
71 del T.U. EE.LL. (d.p.r. 267/2000) “ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l’elezione č nulla”. L’opzione dell’astensione, quindi, non solo č ammessa, ma č esplicitamente prevista dalla legge come mezzo, riconosciuto a favore degli elettori che non si riconoscono nella lista concorrente, per far valere, con l’astensione appunto, il loro dissenso rispetto alla medesima".