Firenze, 27 Gennaio 2010- Nel Luglio del 2003, mentre altre associazioni di consumatori tentavano i famosi “tavoli di conciliazione” con il Monte dei Paschi di Siena per la nota vicenda dei “piani finanziari” MyWay/4You, l'Aduc avviava la prima causa contro la banca. Da allora il contenzioso giudiziario è stato sterminato, con sentenze favorevoli e sfavorevoli ai risparmiatori. La "battaglia" giudiziale si è poi spostata al secondo grado di giudizio: le Corti di Appello.
Dopo sentenze favorevoli ai risparmiatori da parte delle corti di Appello di Torino, Lecce e Salerno, ora e' la volta di Firenze. Grazie al avv. Silvio Scuglia, collaboratore Aduc, si tratta di una sentenza significativa poiché i giudici hanno ribadito la natura del piano finanziario. Vi si legge: "Il piano finanziario in oggetto non può assolutamente essere qualificato come 'previdenziale', non consistendo affatto in un semplice accumulo di risparmio, bensì in un mutuo (non soggetto ad alcuna agevolazione fiscale) finalizzato ad una speculazione finanziaria dall’esito incerto per il cliente, e in ogni caso vantaggiosa per la Banca." E' proprio la particolare natura del prodotto, secondo la sentenza, che rendeva indispensabile fornire informazioni circa:
"1) Natura speculativa e non previdenziale del prodotto; 2) Alta rischiosità del prodotto nonostante l'investimento a lungo termine nel fondo; 3) Collegamento stretto e indissolubile fra mutuo e investimento, in particolare con riferimento all'eventuale recesso; 4) Scenari di sviluppo nel tempo della situazione di debito/credito; 5) Aleatorietà del recupero totale delle spese a fine rapporto".E la sentenza continua: "La spiccata natura tecnica del contratto, e la sua inidoneità a fornire una visione globale del rapporto atipico da esso generato è stata d'altronde sottolineata dalla Autorità garante.
A ciò si aggiunge la particolare natura del prodotto, oggetto tra l'altro di pubblicità ingannevole, e studiato 'a tavolino' da menti sopraffine per massimizzare la raccolta del risparmio (anche inesistente), che rendeva necessari –comunque al di là delle mere clausole contrattuali– i chiarimenti ulteriori sopra indicati".