Rette Rsa: rimborsare le quote chieste in eccesso

Una delibera di Giunta stabilisce l’obbligo di compartecipazione ai parenti in linea retta entro il primo grado ma i Comuni stentano ad adeguarsi ai nuovi calcoli. Il Difensore civico regionale chiede la restituzione delle somme eventualmente non dovute.

Redazione Nove da Firenze
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09 luglio 2009 12:28
Rette Rsa: rimborsare le quote chieste in eccesso

C’è una legge regionale (n.66 del 18 dicembre 2008, Istituzione del fondo per la non autosufficienza) e relativo atto di indirizzo (delibera n. 385 dell’11 maggio 2009) che in materia di calcolo delle rette in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), detta regole precise: la compartecipazione alla spesa per il ricovero di cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti, spetta ai parenti in linea retta entro il primo grado. Coniugi e figli per intenderci. La stessa disposizione impone ai Comuni un adeguamento dei propri regolamenti entro 90 giorni.

Tre mesi per aggiornarsi e applicare nuove tabelle di calcolo che, in taluni casi, può significare un abbattimento di rette anche faticose da sostenere. Su questo specifico punto, sui 90 giorni a diposizione dei Comuni per adeguarsi, interviene il Difensore civico toscano Giorgio Morales che su mandato della Conferenza regionale dei Difensori civici locali, si sta attivando per concordare con Regione, Anci Toscana e Consiglio delle Autonomie locali “una linea di condotta conforme a quanto previsto dalle nuove disposizioni legislative” ma soprattutto preveda la “retroattività del calcolo delle rette alla data di entrata in vigore della deliberazione” e quindi “l’eventuale rimborso delle quote pagate in eccesso”. “Il provvedimento che fissa il fondo per la non autosufficienza e il relativo testo di indirizzo – spiega Morales - hanno introdotto importanti modifiche nella richiesta di compartecipazione alla spesa.

I familiari dell’assistito, senza distinzione di grado, erano obbligati dai Comuni a contribuire al costo della retta di parte sociale, seppure in violazione di quanto disposto dalla normativa nazionale (D.Lgs n. 109/98 modificato dal D.Lgs n. 130/2000: al fine del calcolo della compartecipazione, si fa riferimento esclusivamente al reddito dell’assistito secondo la normativa Isee - Indicatore della situazione economica equivalente)”. “Le nuove disposizioni cambiano la base di calcolo,ma nulla dicono sull’eventuale rimborso delle quote pagate in eccesso nell’attesa dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

È prassi diffusa – spiega Morales – calcolare la retta secondo la vecchia formula, facendo slittare di novanta giorni il godimento dei nuovi diritti. Ma l’eventuale danno economico per molti cittadini non può far parte di un mero aggiornamento tecnico. Deve essere rimborsato”. (f.cio)

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