Il D.M. n.37 del 22.01.2008 ha previsto anche specifiche prescrizioni in tema di sicurezza e tutela dell’utilizzatore del fabbricato che possono riguardare tanto i soggetti che cedono i fabbricati stessi, quanto quelli che li concedono a terzi sulla scorta di qualsiasi altro titolo, quale ad esempio un contratto di locazione, comodato e simili.
E’ previsto, in particolare, che i soggetti destinatari della norma conservino la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnino all'avente causa.
Va anche rammentato che il decreto prevede anche l’obbligo di riportare, nell’atto di trasferimento, la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza (c.d.
clausola obbligatoria di garanzia degli impianti del venditore). Tuttavia, è possibile che le parti, in modo cosciente, deroghino alla suddetta garanzia; in tal caso, è necessario che le parti limitino o escludano esplicitamente tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Riflessione a parte meritano le locazioni; infatti, rispetto ad una prima lettura di natura generalista (secondo la quale nessuna documentazione doveva essere consegnata al conduttore), sembra ora che si converga verso un’interpretazione di natura prudenziale, tesa ad affermare che non sussiste l’obbligo di allegare la documentazione al contratto, ma comunque di consegnarla al conduttore (o a chi occupa il fabbricato ad altro titolo) prima dell’effettiva utilizzazione.
In attesa di poter fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, raccomandiamo i Sigg.ri Clienti che dovessero cedere un immobile di prendere preventivo contatto con il notaio rogante (che dovrà operare un controllo sull’atto), al fine di chiarire la posizione della impiantistica.
Parimenti, nel caso di stipula di contratti di locazione, comodato o simili, appare oggi prudenziale far operare a ditte specializzate una verifica preliminare dell’impiantistica, che non dovrà essere obbligatoriamente adeguata, bensì solamente dichiarata conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione.
Studio Ferroni Puccetti & Barcali