Si tratta della prima causa -che assurge come pilota a tutti gli effetti- delle iniziative giudiziarie dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori per chiedere giustizia sulla presunta illiceita' di questo prodotto finanziario e di altri simili (tipo "MyWay"), che la banca senese pare abbia venduto a circa 180 mila risparmiatori.
Ricordiamo che su questo prodotto finanziario sempre l'Aduc ha gia' presentato un esposto/denuncia in sede penale ipotizzando il reato di truffa, mentre la Consob (l'ultima relazione della gestione Luigi Spaventa) e il governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio (in sede di audizione parlamentare sul Dpef), li hanno indicati come esempi da non seguire.
L'atto di citazione e' stato preparato dall'avv.
Anna Maria Fasulo, coordinatrice dello studio legale dell'Aduc, che difende il risparmiatore che ha accettato di fare da "pilota".
L'azione giudiziaria muove innanzitutto dalla considerazione, sotto il profilo dei fatti, della presentazione di un prodotto, pubblicizzato e presentato in sede di trattativa e stipula del contratto come "PREVIDENZIALE E A BASSO RISCHIO", mentre il sottoscrittore viene indotto a stipulare ben altro prodotto, la cui natura e struttura "complessa" sono inadatte ad un investitore non-professionista.
Le argomentazioni di diritto che vengono fatte valere sono le seguenti:
1 - violazione delle "norme di settore" previste dal TUF (art.21, 26, 28, 29, 32), nonche' art.
28 del Regolamento Consob, che sanciscono diritti fondamentali del cliente: diligenza, correttezza e trasparenza dei soggetti abilitati in qualita' di intermediari finanziari "nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati". La violazione di tali norme comporta -se la banca non dimostra il contrario- il risarcimento del danno.
2 - invalidita' del contratto per:
a) annullabilita' per vizio del consenso: dolo e/o errore (art.1427 e ss. C.c.);
b) inefficacia per violazione delle norme sulla tutela del consumatore (art.
1469 bis e ss. C.c.). Inefficacia dell'intero contratto e/o comunque inefficacia parziale della clausola per il recesso (all'art.8 sez.II del contratto, con una formula incomprensibile che prevede il pagamento di una somma molto elevata per il medesimo).
L'azione giudiziaria dell'Aduc e' stata decisa per la chiusura del Mps ai tentativi di conciliazione, se non la creazione (scaturita da un accordo della banca stessa con alcune associazioni di consumatori) di una commissione che -elogiando la bonta' di questi prodotti finanziari- avrebbe dovuto tener conto solo di quei difetti di collocamento dei prodotti evidenziabili anche da una casalinga avvezza a far conti durante la spesa.
Le possibilita' di adire in giudizio che l'Aduc consiglia, sono molteplici: causa individuale con avvocato dell'Aduc o con proprio avvocato, fino alla causa collettiva.