con i paesi in via di sviluppo
(14° Programma specifico - 3° settore)
Imprese.
Università.
Centri di ricerca.
Soggetti giuridici di paesi in via di sviluppo.
I progetti devono soddisfare il criterio della transnazionalità, cioè essere presentati da almeno due soggetti giuridici non collegati tra loro e stabiliti in Stati membri diversi; ad essi devono aggiungersi uno o più soggetti giuridici stabiliti in uno dei paesi in via di sviluppo.
Nell'ambito del "programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)", la terza linea di azione è rivolta alla cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi in via di sviluppo.
Le attività di ricerca verteranno, principalmente, sui seguenti tre settori, tra loro collegati:
1.Gestione sostenibile delle risorse naturali rinnovabili.
2.Miglioramento sostenibile della produzione agricola e agroindustriale.
3.Condizione sanitaria e popolazione.
Inoltre, potranno essere individuati ulteriori settori prioritari di interesse reciproco in materie quali le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, le tecnologie industriali, le tecnologie dei materiali e la biotecnologia.
Nella selezione delle proposte, la Commissione tiene generalmente conto, oltre che di eventuali criteri relativi al programma specifico, dei seguenti elementi:
carattere innovativo della proposta;
effettiva collaborazione internazionale (criterio della transnazionalità);
rapporto costo/efficacia della proposta;
prospettiva di efficace divulgazione e sfruttamento dei risultati;
carattere precompetitivo della ricerca.
In generale, non sono ammissibili a contributo i progetti avviati prima della decisione della Commissione relativa alla concessione del sostegno comunitario; non sono altresì ammissibili le spese sostenute prima di tale decisione.
I costi ammissibili al contributo comunitario possono includere le seguenti voci:
spese di personale;
spese generali;
indennità di viaggio e soggiorno;
materiale durevole;
materiale non durevole;
spese di calcolo;
prestazioni di terzi;
altre spese necessarie per l'esecuzione dei lavori (previa autorizzazione della Commissione);
imposte e dazi doganali.
Tutto il territorio nazionale.
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA (CONTRIBUTO) PER SPESE DI RICERCA
Sono previsti contributi comunitari in conto capitale nella misura seguente:
imprese: fino al 50% del costo del progetto di ricerca;
università e istituti equiparati: fino al 100% dei costi aggiuntivi relativi al progetto di ricerca (esclusi i costi del personale fisso).
AZIONI CONCERTATE
La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni concertate consistenti nel coordinamento dei progetti di RST già finanziati da enti pubblici o organismi privati.
MISURE SPECIFICHE PER IL PRESENTE PROGRAMMA
La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 100% del costo di alcune misure specifiche, quali, ad esempio:
misure volte a creare strumenti di carattere generale al servizio dei centri di ricerca, delle università e delle imprese;
sostegno volto ad agevolare la partecipazione di soggetti giuridici di paesi in via di sviluppo.
MISURE DI PREPARAZIONE, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO
La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni di sostegno quali, ad esempio:
pubblicazioni scientifiche e diffusione, promozione e valorizzazione dei risultati;
esame e controllo degli sviluppi nell'ambito delle politiche dei paesi terzi nel settore scientifico e tecnologico;
analisi delle eventuali conseguenze socioeconomiche della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.