Dal primo giugno 2023, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nei giorni dal lunedì al venerdì, è vietato nell’area dei viali di circonvallazione e nelle strade che vi si immettono l’accesso e il transito ai mezzi diesel euro 5 immatricolati fino al 2011. Lo prevede un’ordinanza sindacale.
In particolare il divieto riguarda le autovetture di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel immatricolate fino al 2011 (compreso), e i veicoli destinati al trasporto merci N1, N2, N3 di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel immatricolati fino al 2011 (compreso).
“Come promesso - dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - abbiamo lavorato per cercare di ottenere il maggiore impatto possibile sul miglioramento della qualità dell’aria cercando di trovare un equilibrio con le esigenze di lavoratori e famiglie. Ci siamo Impegnati in un confronto continuo per definire sia il sistema degli incentivi, che saranno rilanciati dai primi giorni di giugno con la prima tranche da due milioni di euro e avranno criteri nuovi sostenendo famiglie e imprese ad esempio nell’acquisto di mezzi meno inquinanti anche usati, sia un sistema di deroghe puntuali a tutela soprattutto di chi vive e lavora nella zona. Ringrazio le categorie per il confronto positivo che abbiamo avuto in questi mesi - continua - e ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione: abbiamo bisogno dell’impegno tutti per migliorare la qualità dell’aria perché è in ballo la nostra salute”..
"Vogliamo ricordare - dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti - che la Polizia municipale, come già fatto in questi mesi, proseguirà con i controlli per il rispetto delle regole. Siamo tutti impegnati perché queste nuove disposizioni siano meno impattanti possibile e siamo certi che i cittadini avranno comportamenti corretti. Per agevolarli ulteriormente proseguiremo con gli incentivi che verranno dettagliatamente illustrati a breve e che andranno ad aiutare sia le famiglie che le imprese".
L’area del divieto
Il divieto è nell’area all’interno del perimetro delineato delle seguenti strade (nelle quali la circolazione è consentita, se non diversamente indicato):
Piazza della Libertà (corsie di marcia con direzione viale S. Lavagnini - viale G. Matteotti e viale G. Matteotti - via P. Capponi incluse nel divieto); Via P. Capponi; Piazza Donatello (corsie di marcia con direzione via G. La Farina-via P. Capponi); Via G. La Farina; Via dei Della Robbia; Via G. Bovio; Via A. Scialoja; Via S. Ammirato; Via Cimabue; Via Fra’ G. Angelico; Viale Duca degli Abruzzi (corsia diretta in via dell’Agnolo, inclusa nel divieto); Viale della Giovine Italia; Via dell’Agnolo (inclusa nel divieto); Via Santa Verdiana (inclusa nel divieto); P.za L.
Ghiberti (inclusa nel divieto); Via della Mattonaia tratto P.za L. Ghiberti - Via G.B. Niccolini (inclusa nel divieto); Via G.B. Niccolini; Piazza M. D’Azeglio; Via G. Giusti; Via Gino Capponi; Via Venezia; Via L. Cherubini tratto Via Venezia - Via G. Modena; Via G. Modena tratto Via L. Cherubini – Via A la Marmora; Via La Marmora; Via Venezia; Via Sant’Anna; Via San Gallo; Via delle Mantellate; Via Zara; Via Santa Reparata; Via XXVII Aprile; Piazza dell’Indipendenza direttrice di collegamento tra via XXVII Aprile e via Ridolfi; Via C.
Ridolfi; Viale F. Strozzi; Viale S. Lavagnini (corsie di marcia con direzione Viale Strozzi- Piazza della Libertà incluse nel divieto).
Deroghe generali
Le seguenti deroghe si applicano a tutte le ordinanze vigenti per la limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti sul territorio comunale:
a) veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea;
b) veicoli adibiti al servizio di igiene urbana;
c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché i veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;
d) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
e) veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Firenze o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive insegne e veicoli in servizio di guardia medica;
f) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
g) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni pubbliche, interventi urgenti di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia;
h) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici all’interno delle zone interessate dai divieti;
i) veicoli intestati a enti pubblici territoriali che svolgono servizi di pubblica utilità rivolti al territorio del Comune di Firenze;
j) autovetture con conducente di età superiore a 70 anni fino al 31 maggio 2024;
k) motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico previsti dall’art 60 del Nuovo Codice della Strada;
l) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.
Deroghe specifiche per il divieto di circolazione per le autovetture e i veicoli destinati al trasporto merci N1, N2, N3 Euro 5 ad alimentazione diesel immatricolate fino al 2011 (compreso)
m) veicoli muniti di autorizzazione per la circolazione nella ZTL Centro Storico settori A e B;
n) autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto;
o) veicoli appartenenti ad aziende che hanno già stipulato un contratto di acquisto di nuovi mezzi a basse emissioni (Euro6 o elettrici) e risultano in attesa di consegna da parte dei concessionari, per un numero di veicoli pari a quelli acquistati e fino al 31 maggio 2024;
p) veicoli appartenenti ad aziende che debbano svolgere attività all’interno della zona interessata dal divieto di cui all’Allegato 1, diverse da quelle di cui al precedente punto 2), lett. h), previa autocertificazione dell’attività da svolgere e dell’indirizzo di destinazione da comunicare preventivamente all’Amministrazione, tenere a bordo del veicolo ed esibire in caso di fermo.