Ubicazione dell’immobile: Nel comune di residenza dell’acquirente o in quello in cui lo stesso si stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto della propria residenza; Nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività; Se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel comune in cui il soggetto da cui dipende ha sede o esercita l’attività; Se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, l’immobile deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano (il personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia può non rispettare questo requisito); Non possidenza di altre abitazioni: nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Non titolarità di diritti acquistati con le agevolazioni: nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
In caso di falsa dichiarazione nell’atto di acquisto o di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici entro i cinque anni dall’acquisto steso, devono essere corrisposte la differenza delle imposte di registro (o IVA), ipotecarie e catastali, oltre ad una sopratassa del 30% e gli interessi di mora. Tuttavia, il contribuente, pur alienando l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, non decade dalle agevolazioni se entro l’anno successivo all’alienazione acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.