Egregio esperto,
è stato contestato un verbale del Comando carabinieri forestali a mio figlio minorenne per una infrazione con il motorino in area protetta, elevando una multa. Per conoscenza è arrivato il verbale anche a me e a mia moglie. Sapevo che per i minorenni il verbale deve essere notificato ai genitori che esercitano la patria potestà ma non direttamente al minore. Quale è la procedura?
Il lettore ha ragione sul piano giuridico, poichè i minori di 18 anni non sono considerati responsabili per le sanzioni amministrative.I minori di 14 anni non rispondono dei reati commessi, né la responsabilità è dei genitori. La situazione cambia dopo il compimento del quattordicesimo anno d’età: da questo momento, infatti, le sanzioni penali si applicano anche a chi non ha ancora 18 anni, con l’unica differenza che sarà giudicato dal tribunale dei minorenni. Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative, in caso di verbale ai minorenni, chi paga la contravvenzione?
Approfondimenti
Sul punto, la giurisprudenza civile è concorde nel fornire una soluzione di compromesso.Peraltro occorre specificare che la sanzione amministrativa, rispetto alla sanzione penale, non ha ripercussioni sul casellario giudiziario e viene applicata senza bisogno di un giudice e di un processo. Al giudice, però, si può sempre far ricorso per impugnare il verbale.
Il classico esempio di sanzione amministrativa è quella per la violazione del Codice della strada che, come noto, può essere irrogata anche nei confronti dei minorenni per le norme ad essi rivolte (si pensi, ad esempio, all’uso dei motorini). Le sanzioni amministrative consistono quasi sempre in una pena pecuniaria: in altri termini, tutto ciò che il trasgressore deve fare è pagare una multa (termine improprio anche se comunemente utilizzato con riferimento alle violazioni stradali).
Se un minorenne viola una norma cui è collegata una sanzione amministrativa – come nel caso del Codice della strada – non deve pagare la relativa sanzione. I minorenni non possono essere assoggettati a sanzione amministrativa: non ne rispondono, quindi, e non subiscono alcuna conseguenza. Pertanto, qualora la violazione del Codice della strada sia commessa da una persona con meno di 18 anni, la contestazione – e anche il relativo verbale – sarà rivolta ai genitori. Solo questi ultimi (o chi è tenuto alla sorveglianza del minore) potranno essere qualificati come veri “trasgressori” perché non hanno impedito al minore di violare le norme.
Spesso gli agenti accertatori redigono il verbale di constatazione nei confronti del minorenne, qualificandolo come “trasgressore” e notificandone una copia ai genitori, questo comportamento è illegittimo e rende nulla la multa. Difatti «ai sensi dell’art. 2 della L. n. 689/1981, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni». Inoltre, «della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».
Pertanto, il verbale che riporta il nome e cognome del minorenne è illegittimo e può essere fatto annullare con un ricorso: al prefetto entro 60 giorni oppure al giudice di pace entro 30 giorni.
Nel ricorso bisognerà evidenziare l’illegittimità della sanzione elevata nei confronti del trasgressore poiché, all’epoca della rilevazione, era minorenne e come tale non titolare di una autonoma legittimazione passiva che sarebbe spettata invece ai genitori. Anche la Cassazione (Cass. sent. n. 572/1999, n. 4286/2002) ha stabilito lo stesso principio specificando che, nel caso che sia accertata l’infrazione di una norma del Codice della strada commessa da un minorenne, deve essere considerato trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza ossia i genitori.
Questi ultimi rispondono della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori, per culpa in vigilando e/o in educando. La contestazione «deve essere effettuata nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore – padre e madre – considerati e chiaramente qualificati nel verbale come effettivi trasgressori in quanto, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 689/81, hanno consentito o non hanno impedito al minore soggetto alla loro sorveglianza di violare una norma del Codice della strada».