Gentilissimo Avv. Visciola,
per la rubrica su Nove da Firenze pongo il seguente quesito: sono stato chiamato all'eredità ed ho provveduto alla voltura catastale a mio nome degli immobili oggetto di successione. Non ho però compiuto atti espressi di accettazione di eredità. Sono sempre in tempo a rifiutare l'eredità?
Gentilissimo,
da quanto ho inteso, Lei risulta chiamato all'eredità, senza atti espressi di accettazione dell'eredità stessa.
Si tenga conto che l'accettazione di eredità può essere sia espressa – quando in atto pubblico o scrittura privata il chiamato all'eredità dichiara di accettarla oppure assume il titolo di erede – che tacita – allorquando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede – ed è in riferimento a quest'ultimo aspetto che occorre circoscrivere l'indagine.
Senza entrare nel merito di ulteriori profili che andrebbero opportunamente approfonditi – servirebbe, ad esempio, sapere se Lei è anche già nel possesso dei beni ereditari o meno – mi limito ad esaminare quanto mi riferisce, ovvero il fatto che Lei, pur non avendo espressamente accettato l'eredità, ha comunque provveduto, quale chiamato all'eredità, a volturare a proprio nome i beni immobili oggetto di successione.
La questione da esaminare in questa sede attiene pertanto, in concreto, alla verifica se la voltura catastale possa costituire atto di accettazione tacita dell'eredità, tale quindi da impedire una successiva rinuncia all'eredità stessa.
Orbene, la questione è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza e si riscontrano negli anni varie pronunce di segno opposto tra loro.
Un punto di partenza è costituito dal fatto che la valutazione circa l’esistenza di un comportamento qualificabile come accettazione tacita di eredità ai sensi dell’art. 476 c.c., costituisce accertamento di fatto, che deve essere effettuato dal giudice caso per caso, valutando la natura, importanza e finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato all’eredità.
Recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, conforme a precedenti, ha ravvisato nel comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, abbia provveduto a volturare a suo nome gli immobili, un'attività qualificabile quale accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
In particolare, nell'ordinanza 30 aprile 2021, n.11478 della Corte di Cassazione, si trova precisato che “costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso”.
E' comunque doveroso segnalare l'esistenza di pronunce di segno diametralmente opposto, che negano – nonostante la dominante giurisprudenza – che la voltura catastale possa costituire atto di accettazione tacita dell'eredità, vuoi perchè atto dovuto a seguito della presentazione della denuncia di successione, vuoi perché danno risalto a quella dottrina secondo la quale il Catasto ha valore ai fini fiscali, ma non costituisce prova della titolarità del bene (si veda Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2017).
Cordialmente,
Avv. Roberto Visciola