"La Corte costituzionale non ha preso una decisione sull’eutanasia per mano di un medico. Infatti, con la sentenza 132/2025 pubblicata oggi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale per difetto di motivazione circa la reperibilità dei dispositivi di autosomministrazione. Ha quindi deciso di non affrontare nel merito la questione di costituzionalità sollevata con il caso di “Libera” (link alla vicenda), 55enne toscana, affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco".
Così, in una nota, l'Associazione Luca Coscioni che prosegue:
"Secondo la Corte costituzionale era necessario che il tribunale di Firenze, prima di sollevare la questione di legittimità, oltre a chiamare in causa l’Azienda Sanitaria competente, coinvolgesse organismi specializzati operanti a livello centrale (come l’Istituto Superiore di Sanità) per verificare la reperibilità di strumenti che “Libera” fosse in grado di attivare.
“Libera”, assistita dal collegio legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, di fatto non può scegliere del suo fine vita: non può autosomministrarsi il farmaco letale a causa delle sue condizioni fisiche ma neanche ottenere la somministrazione del farmaco letale da parte del medico.
“La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione per motivi strettamente procedurali. Secondo i giudici, infatti, il tribunale di Firenze avrebbe dovuto fare una ricerca a livello nazionale, e non solo regionale, di un presidio che ‘Libera’ possa utilizzare per autosomministrarsi il farmaco. La Corte non ha dichiarato infondata la questione. Anzi, ha dichiarato prive di fondamento tutte le eccezioni sollevate dall’Avvocatura di Stato e dagli intervenuti. È stato confermato dai Giudici che l’azione utilizzata era l’unico strumento per sollevare il dubbio di legittimità costituzionale dell'articolo 579 del codice penale che è l’unica norma che si frappone tra ‘Libera’ e il suo diritto ad autodeterminarsi.
Adesso torneremo davanti al tribunale di Firenze chiedendo con urgenza la verifica a livello nazionale che la Corte ha sollecitato tramite organismi tecnici del Ministero della salute, anche citato in giudizio nel ricorso introduttivo dinanzi al tribunale di Firenze ma che non ha fornito alcuna informazione utile, con la speranza che questa indagine si concluda positivamente e in tempi brevi, perché la malattia di ‘Libera’ avanza, le sue condizioni peggiorano e rischia di non veder rispettate la sua scelta già autorizzata dal SSN ma non realizzata perché tecnicamente non può solo a causa del fattore tempo.
In ultimo, nella decisione emerge chiaramente il ruolo del Servizio sanitario nazionale nel fine vita nelle verifiche delle modalità di esecuzione della volontà della persona al contrario di quanto la maggioranza di Governo vuole fare escludendolo" dichiara l’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e legale di “Libera” di cui coordina anche il collegio di studio e difesa*.
“Dalla decisione della Corte emerge chiaramente che il ruolo del Servizio sanitario nazionale è posto a garanzia delle persone malate che chiedono di procedere con il fine vita. Tutto ciò fa emergere che il disegno di legge all’esame della commissione al Senato, che esclude dalla procedura di verifica qualsiasi ruolo in capo al Servizio sanitario nazionale, non può essere neppure discusso.Chiediamo pertanto ai Parlamentari di respingere la proposta di legge presentata dal Governo e di approvare la legge di iniziativa popolare “Eutanasia legale”, ha dichiarato Marco Cappato,Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.
LA STORIA DI LIBERA
“Libera” aveva chiesto che fosse rispettata la sua volontà di porre fine alle sue sofferenze, attraverso l’aiuto di un medico. Le sue condizioni erano state verificate da parte dell’ASL che aveva confermato la presenza di tutti i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito stabiliti dalla sentenza 242 del 2019. L’azienda sanitaria aveva anche verificato che attualmente, almeno a livello regionale, non vi sono nel mercato dei dispositivi medici idonei all’autosomministrazione del farmaco per persone nelle condizioni di “Libera”.
Ma “Libera” non è fisicamente in grado di assumere autonomamente il farmaco letale: è completamente paralizzata dal collo in giù, ha difficoltà nel deglutire e dipende dai suoi caregiver per tutte le attività quotidiane. Ha rifiutato la sedazione profonda perché vuole essere lucida e cosciente fino alla fine. Per questo, aveva presentato un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, con un’azione di accertamento, affinché, alla luce dell’impossibilità di autosomministrarsi il farmaco letale, autorizzi il medico di fiducia alla sua somministrazione.
Questo intervento diretto del medico però oggi integrerebbe il reato di omicidio del consenziente, punito dall’articolo 579 del codice penale, con la reclusione fino a 15 anni.
Il tribunale di Firenze, il 30 aprile scorso, aveva quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che punisce con la reclusione fino a 15 anni “chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui”, senza ammettere eccezione alcuna, a differenza dell’attuale formulazione dell’articolo 580 che depenalizza l’aiuto al suicidio per persone nelle condizioni di “Libera”.", conclude l'Associazione Luca Coscioni.