Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, cioè Decreto Semplificazioni.
Il decreto, in estrema sintesi, va a semplificare le procedure di accesso al superbonus ed introduce novità in relazione agli interventi di abbattimento barriere architettoniche per i condomini, ma come vedremo, non si parla di condoni.
Dal 1 giugno 2021 per il superbonus 110 non occorre più l'attestazione dello Stato legittimo degli immobili, ma viene richiesta la sola comunicazione di inizio lavori (CILA), questo permetterà un avvio molto più celere dei cantieri condominiali; basti pensare che in molti comuni italiani l’evasione delle pratiche urbanistiche sia aggira intorno ai 120 gg.
Entrando nel merito della disposizione la lettera c) del comma 1 dell'art. 33 del decreto semplificazioni, si interviene sull'articolo 119 del decreto rilancio DL 34 barra 2020 sostituendone il comma 13 ter che richiedeva la produzione dell' attestazione dello Stato legittimo degli immobili anche relativo alle parti comuni, andando incontro a tempistiche piuttosto lunghe e nel caso in cui un singolo appartamento riscontri un'irregolarità questo produceva un effetto anche sulle parti comuni precludendo in taluni casi l'accesso al superbonus per tutti gli altri condomini.
Secondo la nuova formulazione gli interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e quindi possono essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questo comporterà un'accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare nei condomini in quanto con la comunicazione di inizio lavori asseverata i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell'immobile.
Questo permetterà anche un taglio delle del costo delle pratiche edilizie, ma attenzione, l'eliminazione dell'attestazione dello Stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 13-ter il superbonus potrà essere revocato per mancata presentazione della CILA, per interventi realizzati in difformità della CILA, per assenza dell'attestazione del titolo abitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio e per non corrispondenza al vero dell'attestazione.
Altro aspetto molto interessante sono le novità riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche nella compagine condominiale. Il nome decreto trasforma queste lavorazioni in interventi trainati anche i del sisma bonus. Infatti si introduce la possibilità di accedere alle detrazioni del 110% per gli interventi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche, se congiuntamente eseguiti, a quelli antisismici.
Si potrà usufruire di tale credito di imposta, per una spesa massima ammissibile di 96.000 € ad intervento, e a tal proposito un'interrogazione parlamentare ( n.5-05839) ha chiarito che per l'eliminazione delle barriere architettoniche è possibile optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.