Un risparmiatore aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei titoli, le caratteristiche e la data di scadenza, e così, al momento della riscossione, gli era stato negato quanto dovuto. Il risparmiatore si è rivolto a Confconsumatori Massa-Carrara che lo ha assistito nella mediazione e nel successivo giudizio davanti al Giudice di Pace.
La vicenda risale al 2001 quando un consumatore aveva acquistato, insieme alla madre, due buoni postali fruttiferi dal valore di mille euro ciascuno presso uno sportello di Poste Italiane di Massa. Anni dopo, nel 2018, al momento della richiesta di riscossione dei buoni, l’operatore dell’ufficio postale lo aveva informato a voce che non gli sarebbe stato liquidato nessun importo. Il risparmiatore si è così rivolto all’avvocato Francesca Galloni, responsabile di Confconsumatori di Massa-Carrara, per sporgere reclamo nei confronti di Poste.
Dopo la lettera di contestazione rimasta senza risposta e dopo la mancata adesione di Poste alla procedura di mediazione, il consumatore ha deciso di agire in giudizio davanti al Giudice di Pace di Massa che ha accolto tutte le contestazioni svolte dall’avvocato Galloni nel corso del giudizio, appurando come i buoni emessi erano titoli a termine, con una sola indicazione della serie AA1 scritta a mano, senza alcuna dicitura riconducibile all’autore, timbro o data. I buoni, inoltre, non riportavano nessun elemento dal quale poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la relativa domanda di riscossione.
Il Giudice di Pace ha pertanto accolto la domanda del risparmiatore massese riconoscendo come Poste avesse totalmente disatteso i doveri e le regole di adempimento previsti a seguito del Decreto Ministeriale del 19/12/2000 per i buoni successivi da tale data. I buoni, infatti, non riportavano più in stampa alcuna indicazione circa il numero di serie, i rendimenti e la loro scadenza e venivano, per così dire, «venduti alla cieca”.
Poste non ha quindi adempiuto all’onere probatorio a suo carico, ossia quello di aver consegnato un documento separato o foglio informativo che avrebbe permesso al consumatore di far valere per tempo i legittimi diritti. In mancanza di questi elementi, ritenuti dal Giudice di Pace «essenziali per la corretta e adeguata conoscenza e informazione dell’utente e per far valere i propri legittimi diritti (…) il risparmiatore non ha mai potuto verificare la serie, né la scadenza e la conseguente prescrizione» dei buoni fruttiferi.
«Si tratta – commenta l’avvocato Galloni - di una sentenza molto importante e significativa, non solo per la vittoria conseguita, ma anche come precedente per tutti quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare o totalmente o anche in parte, o perché li ritiene prescritti o per altre motivazioni spesso infondate. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che abbiano riscontrato problemi con i buoni postali fruttiferi di rivolgersi ai nostri sportelli presenti sul territorio nazionale, al fine di effettuare le contestazioni del caso e portare avanti la battaglia che Confconsumatori ha da qualche mese intrapreso, denominata appunto “Buono tradito”».