Firenze: dovrà pagare ogni volta che non rispetterà l’affidamento condiviso

Esemplare provvedimento del tribunale a favore dell’ex marito

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
12 novembre 2011 18:08
Firenze: dovrà pagare ogni volta che non rispetterà l’affidamento condiviso

E' la prima volta che viene stabilita da un Tribunale Italiano la condanna preventiva per ogni futuro inadempimento della madre al diritto di visita del padre a favore del figlio, prevedendo una multa che la donna dovrà versare all'ex marito. Il tribunale di Firenze, con una decisione destinata a fare da apripista per altri casi similari ha stabilito che tutte le volte che non farà andare – come già accaduto in passato - il figlio in classe quando tocca al padre andarlo a prendere a scuola, dovrà pagare una multa che il giudice ha prestabilito di 50 euro, somma che la madre dovrà consegnare all’ex marito. La storia, come spesso accade, nasce da un conflitto tra ex che si contendono un figlio che all’epoca dell’inizio della controversia legale aveva solo dieci anni.

L’accusa dell’uomo nei confronti della donna è di non aver mandato il ragazzo a scuola nei giorni nei quali doveva essere proprio il padre ad andarlo a prendere. “Il bambino non voleva” si è giustificata la madre. Ma, secondo il giudice, questo atteggiamento non è né giustificabile né educativo nei confronti di un bimbo che frequenta ancora la scuola elementare. Le giornate di assenza ingiustificata dal banco scolastico sono l'escamotage che la madre aveva trovato per non mandare il figlio dal padre, nei giorni che il bambino doveva stare con lui. Il tribunale la accusa in generale anche di compromettere in maniera colpevole il rapporto tra figlio e padre, ledendo il diritto del ragazzo di avere un rapporto equilibrato col genitore.

“La madre – è scritto nel provvedimento – deve adoperarsi perché il ragazzo veda il padre, incoraggiandolo in tal senso”. A niente servono le giustificazioni sulla presunta mancata volontà del bimbo di frequentare il genitore. “Non posso portarlo di peso dal padre” si è difesa la donna. Non è vero, replica il giudice: la signora “deve adoperarsi attivamente incoraggiandolo in tal senso e magari anche minacciandolo di una qualche punizione in caso contrario” anche perché, secondo il tribunale, l'ostilità nasce proprio dal malanimo che la madre trasmette al figlio nei confronti del padre.

Il rapporto con il padre è un diritto, ma anche un dovere. Per la madre come per il figlio. Così è arrivata la condanna preventiva. Fa eccezione, naturalmente, l’assenza da scuola per reali motivi di salute del giovane che dovranno essere certificati, ma - per evitare furbate - non dal pediatra scelto dalla madre, ma scelto di comune accordo tra i due genitori. "Indipendentemente dal caso concreto che è molto complicato – spiega l’avvocato Iacopo Tozzi di Firenze, difensore del padre - finalmente siamo riusciti a far applicare la legge a tutela dei diritti dei figli e dei genitori nella sua massima espressione: non solo si mira a condannare condotte passate, ma in particolare (e qui sta la novità) si prevedono anche sanzioni per cattive condotte future, in modo davvero da dissuadere il genitore inadempiente dal perseverare e continuare anche nel futuro le violazioni, senza che sia necessario ogni volta ricorrere dal giudice, evitando quindi anche il moltiplicarsi dei giudizi che ingolfano la giustizia e rallentano i tempi dei processi.

Sono molto soddisfatto che il giudice abbia accolto la nostra tesi, che certamente garantirà, da un lato, maggiore tutela; dall'altro lato, una forte diminuzione dei procedimenti giudiziali. Il provvedimento del giudice sarà un precedente che colloca giustamente la nostra legge tra quelle più evolute a livello europeo nella tutela dei minori e dei genitori".

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