I presunti disagi causati da un viaggio in treno non danno diritto ad alcun risarcimento. Ad affermarlo, in linea con l’orientamento della Cassazione, una sentenza del Giudice di Pace di Treviglio che ha così rigettato una richiesta di indennizzo presentata da un viaggiatore. Un pendolare della linea Milano – Brescia aveva infatti citato Trenitalia in giudizio per “grave inadempimento contrattuale”, al fine di ottenere un rimborso di danni non patrimoniali pari a 1.100 euro. Il Giudice di Pace al riguardo ha espressamente stabilito che “il ritardo, la scarsa pulizia dei convogli o il sovraffollamento delle carrozze non possono, in ogni caso, integrare gli estremi di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, non essendo i menzionati interessi presidiati da diritti di rango costituzionale” ed ha ritenuto che i disagi ed i fastidi patiti per i disservizi in questione non producono lesione di diritti inviolabili quali la libertà, la salute, la personalità o dignità di ogni cittadino. Questa sentenza arriva dopo che già nel settembre 2008 il Tribunale di Perugia aveva ribaltato, annullandola, una deliberazione di un Giudice di Pace che riconosceva ad un passeggero di un Eurostar Foligno – Roma arrivato in ritardo il diritto ad essere risarcito per “danni alla salute causati da sofferenza psico-fisica”. È necessario ricordare che i contratti di servizio stipulati da Trenitalia con tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte, già prevedono penali a carico dell’azienda ferroviaria in caso di non raggiungimento degli standard previsti di puntualità, pulizia e qualità del servizio.
Penali che le Regioni possono anche destinare a beneficio dei pendolari, ottenendo sconti cospicui sugli abbonamenti.