Attenti alle buche stradali

Quanto è complicato ottenere un indennizzo dall'ente pubblico competente

Roberto
Roberto Onorati
16 maggio 2023 14:38
Attenti alle buche stradali

Gentile esperto,

una settimana fa sono caduta a terra a causa di una buca non vista a ridosso del cordolo del marciapiede, lungo una strada comunale. A casa ho cominciato a sentire un forte dolore al piede e al ginocchio per la caduta, tanto da andare al pronto soccorso. L’infortunio è risultato più serio di quanto pensassi all’inizio. Il giorno dopo ho chiamato il comune per denunciare l’accaduto. Il tecnico che ha risposto ha detto che in quella strada gli avvallamenti nella strada sono segnalati e che bisogna fare attenzione quando si cammina. Comunque mi ha detto di scrivere una segnalazione. Peraltro, una mia amica è andata subito a verificare e non ha visto segnalazioni o cartelli su quella strada. A causa dell’infortunio sono costretta a casa e vorrei sapere come fare una denuncia.

Lettera firmata

I casi come quello denunciato purtroppo sono frequenti a causa delle pessime condizioni del manto stradale nelle città. Ottenere però un risarcimento dal Comune non è così facile, poiché l’amministrazione potrebbe rifiutarsi di pagare.

Il comune proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alla conformazione della strada stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta disattenta della vittima. In pratica la giurisprudenza adotta i seguenti criteri:

  • tanto più la buca è visibile tanto più improbabile è il risarcimento (si pensi a una strada illuminata o alla caduta in pieno giorno);
  • tanto più la buca è grande tanto più difficile è ottenere il risarcimento; al contrario le buche nascoste e insidiose danno diritto all’indennizzo.

    Il caso della lettrice potrebbe dar luogo al risarcimento, poiché nel caso di buche nascoste tra marciapiede e strada viene riconosciuto il risarcimento;

  • tanto più la strada è dissestata tanto superiore deve essere la prudenza del pedone, il quale è già messo nelle condizioni di percepire la situazione di pericolo;
  • tanto più è nota la strada, e quindi la presenza dell’insidia (si pensi a una scala percorsa tutti i giorni per recarsi al lavoro), tanto meno si può reclamare il risarcimento.

Altra obiezione che può sollevare il Comune è nel caso in cui si sia prescritto il diritto a richiedere il risarcimento del danno che è di cinque anni (non sembra il caso della lettrice). La prescrizione può essere interrotta con la lettera di diffida con cui si chiede il risarcimento danni da buca stradale e, in tal caso, il termine quinquennale inizia a decorrere da capo, per altri cinque anni, a partire dal giorno di ricevimento della diffida.

Occorre scrivere una richiesta di risarcimento al Comune (con raccomandata), corredata da tre prove.

La prima è il fatto stesso, ossia la caduta. Si può dimostrare con un testimone o con un certificato del pronto soccorso.

La seconda è la presenza della buca. Questa può essere provata con una fotografia scattata con il cellulare (la foto deve essere contestualizzata, ossia deve rappresentare anche l’ambiente attorno). Se interviene la polizia municipale o i carabinieri, il loro verbale è un atto pubblico e può attestare tale elemento essenziale.

La terza è la più importante e va sotto il nome (tecnico) di rapporto di causalità o anche di «causa-effetto». In buona sostanza consiste nella dimostrazione che la caduta è stata determinata solo dalla buca e non da altre circostanze (lo spintone di un passante, un laccio di scarpa slacciato, la distrazione dell’infortunato, etc.). Del resto, se non si fornisse tale prova, ben si potrebbe dare la colpa alla prima buca per una caduta determinata da altre cause. Tale prova andrà data preferibilmente con un testimone.

C’è da aggiungere che recentemente la Cassazione ha sancito la responsabilità dell’ente proprietario della strada per infortunio derivante da una buca anche in caso di condotta negligente della vittima (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 19 dicembre 2022 n. 37059). Ai sensi dell’art.2051 del codice civile, la responsabilità del custode della strada viene esclusa solo in caso di condotta colpevole della vittima, che però deve essere non prevedibile né prevenibile. L’esistenza di una buca e la probabilità di cadere escludono il caso fortuito ed obbligano il comune a eliminare il rischio o a segnalarlo adeguatamente.

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto
Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com

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