Affitti turistici ed Imposta di Soggiorno: un caso ancora aperto

Il nostro lettore proprietario di un appartamento locato a turisti chiede delucidazioni sul versamento della tassa

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 maggio 2017 15:38
Affitti turistici ed Imposta di Soggiorno: un caso ancora aperto

Gent.mo Avv. Visciola,sono proprietario di un alloggio nel centro di Firenze, che affitto a turisti. Devo pagare l’imposta di soggiorno? La ringrazio in anticipo.

Gentile Signore,il regolamento del Comune di Firenze, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 20 giugno 2011 (e successive modifiche) dispone, all’art. 2, comma 4, che rientrano nella fattispecie di strutture ricettive soggette all’applicazione dell’imposta di soggiorno anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico.Viene dunque prevista l’applicazione della tassa di soggiorno anche alle locazioni turistiche (con un importo di Euro 2,50 a persona per ogni notte, fino ad un massimo di 7 notti consecutive), che di fatto vengono - a tali fini - equiparate alle attività alberghiere.

Nel sito del Comune di Firenze, inoltre, è presente un avviso informativo che segnala come l’imposta di soggiorno sia dovuta anche agli ospiti degli immobili locati ad uso turistico.Il responsabile degli obblighi tributari è il gestore/proprietario dell’alloggio presso il quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta, obbligato ad effettuare il versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Firenze.A tale fine, il gestore/proprietario è obbligato ad informare i propri ospiti, in appositi spazi, sin già negli annunci di presentazione dell’alloggio, dell’applicazione dell’imposta a loro carico.Il mancato versamento dell’imposta di soggiorno comporta l’applicazione di sanzioni.

Quanto sopra è quanto previsto a livello comunale.A livello regionale si segnala come, fino a poco tempo fa, esistesse un vuoto normativo, non prevedendo la Regione normative che contemplassero l’applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni turistiche: ciò aveva creato contestazioni in merito proprio all’applicabilità dell’imposta di soggiorno alle locazioni turistiche, in quanto prevista solo a livello comunale e non regionale.Il vuoto normativo parrebbe colmato con la legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n.

86, Testo Unico del sistema turistico regionale.L’art. 70, rubricato “Locazioni turistiche” dispone, al comma 7, che “Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno”.Con tale disposizione viene dunque parificata la locazione turistica alle strutture ricettive - a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno della gestione - rendendo applicabile l’imposta di soggiorno, che dunque parrebbe definitivamente dovuta.

Il condizionale è d’obbligo, dal momento che il Governo ha impugnato dinnanzi alla Corte Costituzionale proprio la legge toscana numero 86/2016, accusata di invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

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