Ancora riuso. Questa volta però non di tecnologie e software ma di informazioni, alla base il diritto alla conoscenza, principio basilare della democrazia. La PA ha una quantità di informazioni immensa, ma molto spesso resta confinata negli steccati dei singoli enti. Difficilmente infatti una PA si preoccuperà di diffondere la sua parte di notizie al di fuori del suo ambito di azione, perché in effetti non ha nessun interesse nel farlo. Ma qualcosa è cambiato, o meglio dovrebbe cambiare. La direttiva comunitaria 2003/98/CE è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La direttiva indicata, dal decreto ripresa nei particolari, non prevede un obbligo per la PA di consentire il riuso delle proprie informazioni, saranno gli Stati o le singole amministrazioni a stabilirlo, ma lo caldeggia fortemente; potrà infatti essere applicata ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, oppure le vendono, diffondono, scambiano o forniscono. Il termine 'documento' è inteso in senso molto ampio, la definizione infatti comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni - e qualsiasi raccolta dei medesimi - a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) in possesso di enti pubblici. Una volta accolta la richiesta di riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico.
Ciò riveste particolare importanza per il contenuto dinamico, il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. E' chiaro in questa ottica che la promozione per l'adozione di standard comuni, sempre sollecitata dall'Unione e recepita anche in italia, riveste grossa importanza. Infatti più i sistemi tecnologici, su cui è molto più semplice far girare le informazioni, saranno compatibili più la velocità e la certezza del riuso saranno garantite.
A seconda dei casi i documenti potranno essere riutilizzati senza previsione di licenza, oppure sarà necessaria e imporrà al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni come la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Lo scambio delle informazioni dovrà rispettare il diritto di autore e connessi, e dovranno essere rispettate le regole della concorrenza. La direttiva in sintesi detta quindi un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici, per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri.
La disponibilità dei documenti quando sia possibile è richiesta per via elettronica e i documenti sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali. Importante ricordare che nel caso in cui venga chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dalla autorizzazione al riutilizzo dei documenti non deve superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti.