Decine di habitat naturali e seminaturali, e centinaia di specie animali e vegetali selvatiche, riconosciuti quali "beni di rilevante interesse pubblico", ai quali garantire uno "stato di conservazione soddisfacente", assieme ad una "corretta fruizione da parte dei cittadini"; un quadro legislativo che definisce competenze e responsabilita', divieti e sanzioni amministrative, ponendo la Toscana all'avanguardia nell'adeguamento delle direttive comunitarie. E' questo il significato della legge sulla biodiversita' approvata dalla giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori all'ambiente, Claudio Del Lungo, e all'agricoltura, Moreno Periccioli.
"Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", questo il titolo della
legge, e' la prima legge regionale che, colmando un significativo vuoto
normativo, disciplina gli obblighi che derivano dalla direttiva "Habitat".
Ovvero, della direttiva con la quale l'Unione europea ha richiesto agli
Stati membri l'individuazione di aree importanti per la conservazione
della biodiversita', i "Siti di importanza comunitaria" e, per gli uccelli
selvatici, le "Zone di protezione speciale".
Allo stesso tempo la nuova
normativa rappresenta per la Toscana un altro passaggio strategico per il
perseguimento dei principi dello sviluppo sostenibile.
La proposta di legge, infatti, non si limita a mettere sotto tutela i 133 "Siti
di importanza comunitaria" e "Zone di protezione speciale" gia'
individuati dal consiglio regionale lo scorso novembre (oltre a 22
cosiddetti "siti di importanza nazionale e regionale"), ma li inserisce nel
concetto piu' ampio di "Siti di importanza regionale", che potra'
comprendere in futuro anche altre aree selezionate sulla base di criteri e di
esigenze regionali.
Inoltre, prende in considerazione la conservazione di forme naturali geologiche e geomorfologioche (i cosiddetti "Geotopi di importanza regionale"); prevede l'individuazione di "aree di collegamento ecologico funzionale" tra le aree protette e i siti tutelati, ovvero di corridoi naturali essenziali per gli spostamenti e le migrazioni delle specie selvatiche; inquadra la valutazione di incidenza prevista dalla direttiva nell'ambito della recente normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale; prevede una regolamentazione per i centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero delle specie animali e vegetali di interesse regionale.
Due le forme di tutela previste, nella logica della stessa direttiva
"Habitat". In primo luogo, essa viene realizzata attraverso l'individuazione
dei "Siti di importanza regionale", individuati in base alla presenza di
habitat e specie di interesse regionale elencati in uno degli allegati della
legge ed emersi a seguito degli studi per l'attuazione di "Habitat" e di una
ricerca specifica affidata dall'Arsia (Agenzia regionale sviluppo e
innovazione in agricoltura) alle universita' toscane.
Per dare un'idea della ricchezza della biodiversita' della nostra regione
basti dire che nell'elenco redatto dagli studiosi risultano meritevoli di
tutela attraverso l'individuazione di Siti di importanza regionale ben 91
habitat naturali, 815 piante, 328 specie di invertebrati, 161 specie di
vertebrati (di cui 16 pesci, 13 anfibi, 12 rettili, 81 uccelli e 39 mammiferi).
Nel futuro dovra' essere verificato se il sistema costituito dalle aree protette
e dai siti individuati, con le connessioni costituite dalle aree di
collegamento ecologico funzionale, siano sufficienti a garantirne la
conservazione.
La gestione dei siti, con le opportune misure di tutela, spettera' alle
Province. A quest'ultime, del resto, sono assegnate tutte le funzioni
amministrative previste dalla legge, compreso un'attivita' di "costante
monitoraggio", l'effettuazione di "studi sulla biologia e la consistenza
delle popolazioni", la promozione di "iniziative di sensibilizzazione
rispetto ai valori naturalistici e ambientali", l'invio alla Regione, ogni due
anni, degli "esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni
vegetali e animali".
Funzioni che saranno svolte dagli enti parco per i
territori ricompresi all'interno dei parchi regionali e, mediante intesa, dei
parchi nazionali.
La seconda forma di tutela, anche questa nello spirito di "Habitat", viene
attuata mediante la protezione su tutto il territorio regionale, e non solo
nell'ambito dei siti individuati, di specie animali e vegetali, elencate in
due altri allegati alla legge.
Per queste specie e' vietata la cattura, l'uccisione, il deterioramento e la
distruzione dei luoghi di riproduzione e riposo, la molestia (specie nel
periodo della riproduzione, dell'ibernazione e del letargo), la raccolta e la
distruzione delle uova e dei nidi, il commercio.
Deroghe specifiche potranno essere rilasciate solo per finalita' scientifiche a enti e organismi pubblici, mentre entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge chi detiene animali tutelati vivi o morti (anche imbalsamati, o anche solo parti o prodotti di essi) dovra' presentarne denuncia alla Provincia. Per le rane verdi e le chiocciole sono stati invece introdotti limiti di raccolta. Altra norma di grande rilievo riguarda il divieto di rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale.
Cosi' pure per la flora due elenchi definiscono le 61 specie a protezione
totale - per le quali sono vietati, tranne che per motivi scientifici,
danneggiamento, estirpazione, distruzione e raccolta - e le 9 specie per cui
la raccolta e' regolamentata.
I divieti e i limiti, in considerazione delle esigenze degli operatori agricoli,
non operano sui terreni in coltivazione e in caso di interventi di ripulitura
delle scarpate stradali e ferroviarie, di miglioramento boschivo, di
sistemazione idraulico-forestale.
Le violazioni potranno essere accertate dagli ufficiali e dagli agenti di
polizia giudiziaria, polizia forestale, polizia provinciale, municipale e
rurale, dalle guardie dei parchi e dai custodi forestali, ma anche dalle
guardie ambientali volontarie, istituite con la legge 7/1998.
Per esse si prevedono una serie di sanzioni amministrative. La violazione
del divieto di cattura ed uccisione, ad esempio, costera' tra le 500 mila e i
3 milioni di lire per ogni esemplare, fino ad un massimo di 10 milioni; la
raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi e' sanzionabile con una
somma da 100 a 600 mila lire per ogni esemplare; il rilascio di specie
estranee costera' fino a 3 milioni; l'estirpazione e la distruzione di specie
vegetali protette comportera' una sanzione tra le 5 e le 30 mila per ogni
esemplare.
I proventi delle sanzioni serviranno a finanziare le attivita' di tutela, il
servizio delle guardie ambientali volontarie, i centri di recupero.
La legge, infine, attribuisce nuovi compiti alla consulta tecnica per le aree
protette, organismo di supporto tecnico-scientifico, integrandola con 5
esperti in discipline scientifiche designati dalle universita' toscane; abroga
la legge 82/1982 sulla "raccolta dei prodotti del sottobosco e per la
salvaguardia -dell'ambiente naturale", promuove infine una campagna di
informazione volta alla diffusione della conoscenza delle specie tutelate.