D'ora in poi le sanzioni saranno inflitte all' atto di accertamento. In questo modo il contribuente verra' subito a conoscenza delle contestazioni e potrà predisporre una propria linea difensiva. L'iscrizione a ruolo, avverrà solo successivamente, quando l'eventuale contenzioso sarà terminato. La sanzione unica sarà pari al 30% del contributo dovuto. Lo prevede una legge, approvata dal Consiglio regionale, che recepisce i principi della nuova normativa nazionale in materia, adeguandoli alla particolare struttura dei tributi regionali.
La normativa si applicherà anche alle tasse automobilistiche a partire dall'anno in corso. Gli accertamenti successivi al primo aprile 1998 ricadranno nella nuova disciplina, mentre per quelli precedenti dovra' essere confrontata la nuova con la vecchia. Al contribuente sarà applicata quella di maggior favore. Il "ravvedimento operoso" prevede una sanzione ridotta pari ad 1/8 del 30% se il pagamento e' fatto entro un mese ed 1/6 del 30% se entro un anno, oltre naturalmente agli interessi legali per il ritardato pagamento, ma ciò è possibile solo se non sono iniziati gli accertamenti da parte della Regione.
In alcuni casi (mancanza di autorizzazione e di pagamento della tassa di concessione, oppure omessa o infedele dichiarazione per il tributo in discarica) viene introdotto un nuovo istituto, quello della "definizione agevolata", che consente di pagare entro 60 giorni una sanzione ridotta di un quarto, se non si contesta l'accertamento.