Si sente tanto parlare di rottamazione delle cartelle di pagamento, ma cosa si può rottamare e fino a quando è possibile aderire?
E’ possibile rottamare i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione tra l’1/1/2020 e il 30/6/2022 - così come è stato previsto dalla legge di Bilancio 2023 - attraverso l’eliminazione delle sanzioni amministrative e degli interessi. Per verificare se una cartella è assoggettabile alla rottamazione occorre riferirsi alla data in cui è stato consegnato il ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione e non a quella in cui la cartella è stata recapitata al contribuente.
Possono avvalersi della presente rottamazione anche coloro che sono decaduti dalle rottamazioni precedenti; quella attuale risulta più vantaggiosa in quanto è previsto la stralcio di tutti gli interessi (non solo quelli di mora) nonché dei compensi di riscossione.E’ possibile procedere anche ad una definizione parziale, nel caso, ad esempio, di cartella recante ruoli riferiti sia all’Agenzia delle Entrate che all’Inps, scegliendo di rottamare solo il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Per le sanzioni riferite al codice della strada, la definizione riguarda solo gli interessi.Sono definibili, anche solo parzialmente, i ruoli riferiti ad alcune Casse di Previdenza private, quali Avvocati, Biologi, Giornalisti, Veterinari e Ragionieri.
Di fattola rottamazione dei ruoli consente l’eliminazione delle sanzioni amministrative, di tutti gli interessi e dei compensi di riscossione, restando dovute solo le somme richieste a titolo di capitale. Pertanto, nel caso di atto irrogativo di sole sanzioni, attraverso la rottamazione rimarranno dovute unicamente le eventuali spese esecutive e di notifica. La rottamazione comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e la sospensione di tutte le azioni esecutive.Va presentata telematicamente domanda all’Agente della Riscossione attraverso la quale si indicano le cartelle che si intende rottamare, l’eventuale rateizzazione delle somme dovute (fino a 18 rate), esprimendo la rinuncia ad eventuali contenziosi in corso. La procedura si perfeziona attraverso il pagamento delle somme o delle rate dovute.
Per quanto riguarda la scadenza, va effettuata entro il 30 aprile 2023 inviando la domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione.Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute in base alla soluzione di pagamento comunicata attraverso la domanda presentata.Entro il 31 luglio va versato l’importo dovuto o la prima rata in caso di opzione per la rateizzazione. Nel caso di rateizzazione la prima e la seconda rata di importo pari al 10% del dovuto, vanno versate entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2023; le restanti, di ammontare identico, scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.La legge di bilancio 2023 ha previsto anche la cancellazione dei carichi iscritti a ruolo fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2015. Lo stralcio opera senza che il contribuente debba presentare alcuna domanda.