Gent.mo Avv. Visciola,sono separata con un figlio, il giudice mi ha assegnato la casa coniugale di proprietà esclusiva di mio marito. Lui mi ha comunicato che vorrebbe vendere la casa. Può farlo? La ringrazio anticipatamente.
Gentile signora,la separazione tra coniugi e l'eventuale assegnazione della casa coniugale, non vanno ad incidere sui diritti di proprietà relativi alla casa familiare.Nel caso in cui la casa coniugale risulti di proprietà esclusiva di un coniuge e la medesima venga assegnata all'altro coniuge non proprietario, detta assegnazione non modifica i diritti di proprietà della casa che, pertanto, rimane di esclusiva proprietà del coniuge non assegnatario.Un conto, infatti, è l'assegnazione; un conto è la proprietà.L'assegnazione della casa familiare viene effettuata unitamente all'affidamento dei figli, al fine di garantire a quest'ultimi il mantenimento dell'habitat domestico nel quale sono cresciuti.Non si tratta, pertanto, di una misura assistenziale destinata a tutelare il coniuge più debole, essendo piuttosto diretta a tutelare la prole: salvo un orientamento minoritario, la giurisprudenza dominante ammette l'assegnazione della casa coniugale solo unitamente all'affidamento dei figli (si veda, ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza n.
18440/2013).Il provvedimento di assegnazione, in ogni caso, non può concretizzarsi in una espropriazione – di fatto – del diritto di proprietà, dovendosi contemperare le esigenze familiari con quelle del proprietario. Ciò comporta, pertanto, da un lato, il fatto che l'assegnazione abbia una durata non illimitata, essendo legata alla sussistenza dei presupposti di legge (convivenza con figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti); dall'altro, che il coniuge proprietario possa disporre del suo diritto di proprietà.Orbene, è ovvio che la vendita della casa familiare, pur ammissibile, deve fare i conti con il provvedimento di assegnazione.Nel caso, infatti, in cui la vendita sia effettuata dopo il provvedimento del giudice, detto provvedimento – avendo data certa – prevale sulla compravendita, in quanto opponibile al terzo acquirente.Il terzo acquirente, in sostanza, acquista un immobile occupato, senza possibilità di liberarlo, risultando ad esso opponibile il diritto dell'assegnatario del bene ad utilizzarlo finché ricorrano i presupposti di legge.In conclusione, suo marito, in quanto proprietario esclusivo, può liberamente vendere l'abitazione a terzi, ma lei ha diritto di rimanerci, in virtù del provvedimento di assegnazione, finché ricorrono i presupposti di legge.Cordialmente,Avv.
Roberto Visciola