La ripartizione delle spese inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti condominiale di regola non deve avvenire ai sensi dell'art. 1123 c.c. primo comma, ma in base alla destinazione e superficie delle singole unità esclusive in analogia alla logica del tributo comunale. Spetta quindi all'assemblea l'onere di ripartire la spesa in base alle superfici e destinazioni delle singole unità esclusive. Questo servizio, anche se vi sono delle opinioni discordanti, viene visto come un servizio condominiale per le modalità con cui viene gestito e per il fatto che il destinatario dell'imposizione comunale è la collettività dei condomini seppur in presenza di un'unica cartella.
La raccolta differenziata avviene con la consegna di appositi contenitori in base al numero di utenze presenti all'interno degli spazi condominiali. Sarà l'assemblea a disciplinare le modalità di uso delle cose comuni in merito, mentre l'intervento dell'amministratore è solo sussidiario e non concorrente. Il posizionamento dei bidoni della spazzatura sulle parti comuni ( con previsione distanze dalle finestre e porte) deve avvenire con la maggioranza prevista dal secondo comma del 1136 cc..
La violazione delle norme comunali comporta una sanzione che consiste in una multa a carico del condominio. Nel caso di canne di caduta delle immondizie e locale rifiuti la loro soppressione deve essere assunta all'unanimità. Per semplificare la questione conviene deliberare la sospensione del servizio.