Gentilissimo Avv. Visciola,
mi rivolgo alla rubrica “L'avvocato risponde” di Nove da Firenze, per sapere da, e che fino a che ora, si possono scuotere i tappeti all'interno di un condominio. La ringrazio per la risposta.
Gentilissima,
Approfondimenti
specialmente nei condomini possono sorgere contrasti relativamente a questioni apparentemente futili ed insolite e lo sbattere i tappeti rientra proprio tra queste ipotesi.
La regola di base è data dal buonsenso, oltre che, ovviamente, dalla legge.
Se vive in condominio, dovrà in primo luogo verificare il regolamento di condominio, dal momento che in esso potrebbe essere prevista apposita disciplina, alla quale dovrà attenersi: potrebbe essere previsto nel regolamento stesso sia l'orario in cui è ammesso lo sbattimento di tappeti, sia la zona (ad esempio, se gli appartamenti hanno affacci sia sulla strada principale, che su una corte interna, è possibile che venga ammesso di procedere con tale attività solo sul lato interno).
In assenza di regolamento condominiale, occorre tener comunque presente che sbattere i tappeti è fonte di disagi, sia da un punto di vista acustico, trattandosi di attività rumorosa, sia da un punto di vista igienico, diffondendo sporco e polvere nella via pubblica o nelle proprietà altrui.
Rumore e sporco sono quindi gli aspetti che comportano inevitabili limitazioni alla possibilità di svolgere liberamente tale attività, che quindi va svolta con attenzione, moderazione e rispetto dei diritti dei terzi.
Astrattamente, si tenga conto che tale tipo di attività, apparentemente del tutto comune, ha dato luogo a dubbi sul fatto che potesse configurare veri e propri reati, quali “disturbo della quiete pubblica” e “getto di cose pericolose o atte ad imbrattare”.
Per la prima ipotesi, il reato risulta configurabile laddove crei disturbo ad una generalità di persone – ipotesi difficilmente verificabile nel caso di specie – ma altrimenti sarà comunque fonte di illecito nei soli confronti dei condomini ai quali viene arrecato disturbo. In ogni caso, l'attività non deve svolgersi in orari normalmente destinati al riposo (tendenzialmente, dalle 9 di sera alle 8 di mattina) e deve essere contenuta nei limiti dello stretto necessario, non potendo essere ripetuta al solo scopo di creare disagio ai vicini.
Per quanto attiene invece alla seconda fattispecie di reato, vi è giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il mero sbattimento di tappeti o tovaglie non è tale da integrare la condotta penalmente rilevante, ove effettuato nei limiti dello stretto indispensabile e non abbia ad oggetto cose che siano concretamente da intendersi pericolose.
L'art. 844 c.c., dalla quale si evince chiaramente che il legislatore ha optato per considerare perfettamente legittime attività come quella di cui all'oggetto, purché siano contenute entro i limiti della normale tollerabilità.
Laddove, invece, siano effettuate al solo scopo di creare nocumento al vicinato, si rientra nel divieto di atti emulativi di cui all'art 833 c.c.
Cordialmente,
Avv. Roberto Visciola