Gent.mo Avvocato,vorrei separarmi, in quanto la convivenza è diventata impossibile. Tuttavia ho un bambino piccolo e temo che, con l'affido condiviso, venga affidato anche al padre, che è assolutamente incapace di prendersene cura. Se così fosse, preferisco non separarmi.
Gentile Signora,nel caso in cui due coniugi decidano di separarsi e vi siano dei figli, la legge prevede che il giudice disponga preferibilmente l'affido condiviso, ove non vi siano ragioni ostative, come disposto dall'art. 155 c.c.L'obiettivo perseguito dal legislatore è infatti quello di garantire al minore il mantenimento di “un rapporto equilibrato e continuativo” con entrambi i genitori, “di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”: finalità, queste, che possono essere compiutamente realizzate al meglio proprio con l'affidamento condiviso.Lo stesso art.
155 c.c. dispone altresì che “il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”. Se, dunque, la regola dell'affido condiviso vale come regola di base sul piano teorico, a livello pratico si scontra, invece, con le specifiche realtà delle singole situazioni (si pensi, ad esempio, ai casi in cui vi siano forti contrasti tra i genitori, o alle ipotesi in cui le relative abitazioni siano a molta distanza l'una dall'altra): dovendo, infatti, il giudice optare per il regime più appropriato per curare gli interessi dei figli, non è detto che egli disponga sempre l'affido condiviso, potendo talvolta ritenere più opportuno, per il caso concreto, l'affidamento del minore ad un solo genitore, che solitamente – ma non necessariamente – è la madre, specie nei casi in cui il minore sia molto piccolo.
Ma anche laddove il giudice disponesse l'affido condiviso, potrebbe comunque incidere sulle modalità di visita dell'altro genitore, anche in modo significativo, realizzando, in concreto, una sorta di affido esclusivo.Nel caso in cui decida di separarsi, sarà pertanto compito del suo legale di fiducia curare i suoi interessi e, soprattutto, quelli di suo figlio, dal momento che, in tale ambito, ogni provvedimento del giudice verrà preso proprio nell'interesse dei figli, piuttosto che dei coniugi.Cordialmente, Avv.
Roberto Visciola