Cultura: 'Perché non danno contributi a noi, ma ad altri sì?'

Una lettera arrivata da un'associazione

Roberto
Roberto Onorati
28 ottobre 2023 22:35
Cultura: 'Perché non danno contributi a noi, ma ad altri sì?'

Egregio esperto,

siamo un'associazione culturale che opera attraverso volontari. Organizziamo attività nelle scuole per promuovere letteratura e cinema, oltre ad organizzare cineforum nella nostra sede. Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di chiedere un contributo finanziario al comune dove operiamo, così come fanno altre associazioni del territorio. Abbiamo presentato la domanda per un piccolo contributo di 1000 euro, utile ad organizzare degli eventi culturali (realizzati la scorsa estate)

Pochi giorni fa il comune ci ha scritto che per mancanza di fondi quest'anno non siamo rientrati tra i beneficiari, ci comunicano di ripresentare la domanda l'anno prossimo. Ho controllato sul sito del comune, c'è un atto che eroga contributi di vario importo a diverse associazioni. Non capisco con quale criterio hanno ammesso le altre domande ed escluso la nostra. Non penso che abbiano utilizzato il criterio cronologico, poichè hanno ammesso domande presentate dopo la nostra. Vorrei capire come agire.

Il comune ha l'obbligo di pubblicare i criteri da seguire per erogare i contributi e motivare la valutazione seguita nella scelta dei beneficiari. L’art. 12 della Legge n. 241/1990 stabilisce che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» esige una misura preventiva di “trasparenza” con la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l’erogazione, indicando nel provvedimento il rispetto della citata misura e le norme regolamentari di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento dell’interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, della Costituzione).

La violazione delle regole procedimentali, l’assenza di motivazione, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l’omessa valutazione della rilevanza sociale dell’intervento (il c.d. fine pubblico), il mancato confronto tra tutte le richieste di compartecipazione pervenute all’Amministrazione, costituiscono profili di violazione delle regole di condotta.

La violazione delle condotte elencate concretizzano l’elemento soggettivo del reato di abuso d’ufficio, per la violazione delle disposizioni legislative che disciplinano l’operato e i doveri del responsabile del procedimento nell’erogazione di contributi. L’assenza di una valutazione comparativa e di pubblicità dei criteri di assegnazione costituisce una prassi contra legem, con conseguente violazione del dovere di diligenza insito nella dovuta attività istruttoria.Inoltre, casi di illegittima erogazione di contributi possono costituire fattispecie di illecito contabile di competenza della Corte dei Conti.

Suggerisco di inviare una PEC al comune chiedendo i criteri che hanno portato all'esclusione della domanda, la valutazione effettuata, il confronto con le altre domande e la visione di tutti gli atti, in assenza dei quali l'associazione potrà agire con un esposto nelle sedi competenti.

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto
Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com

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