Egregio esperto,
ho ereditato da mia madre un’area in concessione e un monumento funerario all’interno di un cimitero comunale. Ho deciso di cedere una cappella funeraria ad un conoscente. Il comune proprietario del cimitero mi ha notificato un provvedimento di revoca dell’area in concessione che avevo ereditato per violazione del regolamento comunale in materia di cimiteri, che vieta le cessioni di manufatti cimiteriali tra privati. Cosicché l’area e i manufatti sono ritornati nella disponibilità del comune. Mi sembra un esproprio poco comprensibile e senza alcun tipo di ristoro. Mia madre aveva ottenuto una concessione perpetua nel cimitero fino dagli anni ’60. Vorrei conoscere le azioni a tutela del mio diritto.
Il caso descritto dal lettore è piuttosto complesso e sarebbe opportuno analizzare il provvedimento di revoca e il regolamento comunale. In ogni caso, recenti sentenze amministrative hanno inquadrato l’ipotesi della cessione di manufatti cimiteriali tra privati ed hanno espresso alcuni principi.
Innanzitutto, la morte dell’originario concessionario (c.d. fondatore), in mancanza di atto autoritativo dell’Amministrazione concedente, comporta il trasferimento della titolarità della stessa in capo agli eredi dell’originario concessionario, secondo la disciplina regolamentare del Comune. Inoltre, dalla entrata in vigore del codice civile (1942), i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, sicché il codice ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali e dei relativi diritti, come sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto invece di concessioni amministrative da parte del Comune.
Il Comune è titolare dei beni demaniali cimiteriali ma, una volta che dà in concessione cimiteriale il suolo per la costruzione del sepolcro/tomba oppure i manufatti, il privato concessionario è titolare di diritti soggettivi perfetti, assimilabili ai diritti reali su cosa altrui e quindi trasmissibili per contratto, poiché sorge quello che viene chiamato diritto primario di sepolcro in capo al privato per effetto della concessione amministrativa, fonte di obblighi giuridicamente tutelabili.
Il diritto del privato assume, quindi, la forma di un diritto soggettivo di natura reale, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione. Questo diritto del privato, che riguarda un manufatto costruito su suolo demaniale, concorre anche con la posizione di interesse legittimo nei confronti dell’Amministrazione, la quale con provvedimento autoritativo può riacquistare la disponibilità del bene pubblico dato in concessione in caso di abusi o di illeciti da parte del concessionario o se necessario per un miglior assetto degli interessi pubblici: detto potere discende dai principi generali di diritto pubblico, oltre che dalle disposizioni che codice civile che richiamano tali principi generali: per i beni demaniali e per quelli patrimoniali indisponibili, l’Amministrazione concedente è sempre titolare del potere di imporne una gestione conforme alle regole del diritto amministrativo e all’interesse pubblico.
Il diritto del privato, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare (nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro), è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest’ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l’Ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto, che restano libere e riservate all’autonomia privata. Tutti questi principi li ritroviamo in una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 15/7/2021 n. 5333).
Pertanto, nel caso prospettato dal lettore, il Comune non poteva revocare la concessione per il solo fatto dell’esercizio legittimo del concessionario di cessione del suo diritto ad un terzo. Il Comune poteva intervenire solo per grave inadempimento o violazione del concessionario oppure per interesse pubblico in via generale (ad esempio per necessità di avere spazio nel cimitero). Suggerisco al lettore di chiedere al comune formalmente il ritiro del provvedimento di revoca, prima di impugnarlo davanti al Tribunale amministrativo regionale.
C’è da aggiungere che la giurisprudenza riconosce la piena risarcibilità nel caso di impedimento del culto dei defunti, vertendosi in tema di diritti inviolabili della persona. Viene riconosciuto ai congiunti il risarcimento dei danni causati in conseguenza di comportamenti illegittimi che abbiano privato gli stessi della possibilità di onorare le spoglie mortali dei propri cari, e quindi, per la violazione del sentimento di pietà verso i defunti (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 31 dicembre 2015, n. 2885).