Gentilissimo Avv. Visciola,
vorrei porLe una domanda, con preghiera di non pubblicare il mio nominativo nella Sua rubrica, semplificando il quesito ed omettendo dettagli che Le riferirò. In buona sostanza, essendo nato uomo, ma sentendomi donna, quale percorso dovrei seguire? Serve davvero l'avvocato?
Gentilissimo,
questa rubrica garantisce sempre l'anonimato, a prescindere dalla natura del quesito.
Per quanto attiene alla Sua questione, va premesso che ogni individuo ha il diritto di esprimere la propria personalità. In tale espressione rientra anche il sesso, inteso quale genere maschile o femminile.
La legge è chiamata a circoscrivere i confini entro i quali una persona può sviluppare la propria personalità, fino ad ammettere modificazioni riguardanti l’identità originaria di una persona. E’ possibile oggi cambiare un nome, un cognome, ma anche il sesso.
L’evoluzione normativa ha segnato un importante passo avanti - grazie anche al supporto della giurisprudenza - prevedendo che la modificazione chirurgica del sesso non sia più un elemento necessario ed imprescindibile per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome indicato all’anagrafe, come invece un tempo si richiedeva.
Il trattamento chirurgico costituisce oggi solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali, costituendo uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Fondamentali due sentenze: Corte di Cassazione n. 15138/2015 e Corte Costituzionale n. 221/2015.
In particolare, la Corte Costituzionale ha escluso che il trattamento chirurgico sia un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, costituendo soltanto un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, evidenziando comunque la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo.
Il procedimento si svolge, con l'ausilio di un avvocato di fiducia, dinnanzi al Tribunale del luogo di residenza. L'atto dovrà essere notificato al coniuge ed ai figli del soggetto interessato – ove presenti - ed al giudizio partecipa anche il Pubblico Ministero. Serve una certificazione medica a sostegno della domanda di rettificazione della attribuzione di sesso.
Questo procedimento soddisfa dunque l'esigenza di far riconoscere ad un soggetto, tramite sentenza del Tribunale, un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita.
Cordialmente,
Avv. Roberto Visciola