Firenze, 10 aprile 2013. Il Tribunale ha pienamente riconosciuto la buona fede del commerciante, difeso dall'avv. Carlo Alberto Zaina, consulente legale Aduc in materia di stupefacenti. Infatti, G.G. aveva acquistato i profumatori da una ditta produttrice del Sud Italia che, sulle fatture fiscali, aveva garantito l'assenza di prodotti tossici o vietati. Inoltre, i cannabinoidi presenti non potevano certo essere individuati dal commerciante, sia perché le analisi svolte su incarico del PM hanno affermato che i campioni sequestrati apparivano disomogenei (quindi non avevano le stesse composizioni chimiche), sia perché tale componenti derivati dalla cannabis erano presenti in quantità modestissime. G.G.
inoltre aveva più volte sollecitato il suo produttore e fornitore a fornirgli idonea documentazione che attestasse la regolarità del prodotto, ricevendo dalla ditta fornitrice copie di analisi private svolte presso l'università di Napoli, che attestavano l'assenza di cannabinoidi vietati. Dunque, la condotta del G.G. è stata riconosciuta - come chiesto dalla difesa - immune da censure di negligenza in ordine ai controlli sui prodotti e non è stata affatto provata la volontà di porre in commercio sostanze vietate. Situazione confermata anche dalle deposizioni degli acquirenti che hanno sempre sostenuto che il G.G.
si è sempre rifiutato di commercializzare prodotti illeciti (ad es. BONZAI) ed ha sempre attestato la conformità dei prodotti venduti alle normative in vigore, risultando all'oscuro della effettiva composizione del prodotto. Il PM aveva chiesto la condanna dell'imputato ad una pena di 1 anno ed 8 mesi oltre a 600 euro di multa.