Il Tar con ordinanza del 29 luglio scorso ha rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento di demolizione dell’immobile delle ex Poste in via del Pratellino 7, nel Quartiere 2 a Firenze. L’atto, emesso dalla Direzione urbanistica il 7 giugno scorso, era stato contestato dalla società Berni, attuale proprietaria dell’edificio. L’immobile venne realizzato nel 1968 dalle Poste, con una licenza edilizia che conteneva una clausola che prevedeva l’immediata demolizione, su richiesta del Comune, in ragione della destinazione pubblica dell’area.
Successivamente è stato venduto dalle Poste Spa (nel frattempo succeduta all’Ente poste) alla società Berni, ma nulla è cambiato in ordine alla destinazione dell’area e alla natura precaria dell’immobile. Dato l’attuale stato di abbandono, il Comune ha ritenuto necessario avvalersi della clausola inserita nella licenza edilizia e il Tar ha riconosciuto legittimo tale operato. Nelle motivazioni dell’ordinanza di rigetto si legge infatti: “Atteso che il manufatto de quo appare legittimato in forza di titolo non definitivo, riconducibile, ad un primo sommario esame, a licenza edilizia in precario; Considerato che sia la destinazione urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, sia la destinazione attuale sembrano ostativi alla presenza dell’edificio in oggetto; Atteso che la licenza edilizia in base alla quale è stato realizzato il manufatto de quo appare imprimere, in forza della clausola n.
22 ad essa relativa ed in considerazione della destinazione urbanistica di zona, un regime edificatorio contingente, eccezionale e precario al lotto su cui insiste il manufatto... respinge l’istanza cautelare”. Le motivazioni a base dell’ordinanza del Tar dunque confermano il corretto operato dell’amministrazione, che quindi potrà dare esecuzione al provvedimento che prevede la demolizione dell’immobile. (fp)