Egr. dottor Onorati,
Siamo un’associazione non riconosciuta senza finalità lucrative che opera nel settore culturale e ricreativo. Abbiamo dei rapporti di collaborazione con il comune in cui operiamo, in particolare una convenzione a rimborso per la gestione di spazi culturali e organizzazione di eventi per finalità sociali. Poiché non siamo iscritti in alcun registro regionale e, almeno per ora, non siamo intenzionati ad iscriverci nel registro unico nazionale del terzo settore, vorremmo sapere se sarà possibile proseguire la collaborazione con il comune.
Lettera firmata
Approfondimenti
Egregio presidente,
L’associazione potrebbe rientrare nella categoria degli Enti del Terzo Settore, così come definiti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), soggetti non lucrativi che perseguono finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il Codice ha previsto un sistema di qualificazione unica nazionale, il registro unico nazionale articolato in sezioni regionali, presso il quale si iscriveranno i soggetti non lucrativi che vogliono operare come enti del terzo settore. La legge non prevede l’obbligo, ma lascia la facoltà di iscrizione. Il fatto di iscriversi comporta diversi benefici fiscali, oltre alla possibilità di avere rapporti privilegiati con le pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni e accordi di partenariato.
L’associazione che non si iscrive al registro unico nazionale resta ente non commerciale e può continuare ad operare tranquillamente, ma non può godere delle agevolazioni fiscali né avere rapporti convenzionali con le pubbliche amministrazioni.
Dunque, la convenzione a rimborso per la gestione di servizi non sarà possibile per le associazioni non iscritte quando partirà a regime il registro unico nazionale. Peraltro siamo in una fase transitoria in attesa dell’istituzione del registro che, presumibilmente, dovrebbe partire il prossimo 1 giugno 2021. In questa fase valgono le norme precedenti, cosicché sarà possibile stipulare convenzioni e accordi per tutte le associazioni che hanno i requisiti. Una volta entrato a regime il registro, le convenzioni stipulate con associazioni che non si iscriveranno nel registro arriveranno alla loro scadenza prevista nell’accordo.