Assegnazione della casa familiare: se il figlio diventa maggiorenne

Basta il raggiungimento della maggiore età a far cadere i presupposti dell'assegnazione?

Roberto
Roberto Visciola
13 gennaio 2017 14:35
Assegnazione della casa familiare: se il figlio diventa maggiorenne

Egregio AvvocatoSono separato dalla mia ex convivente alla quale è stata assegnata la casa di mia esclusiva proprietà, abitandovi lei con nostro figlio minorenne.Posso tornare in possesso dell'immobile al raggiungimento della maggiore età di nostro figlio?

Gentile Signore,l'assegnazione della casa familiare è effettuata a prescindere dalla esistenza di una situazione di coniugio tra i soggetti coinvolti, rilevando non lo status dei medesimi, quanto la presenza eventuale di figli.L'assegnazione della casa familiare prescinde, inoltre, dalla titolarità della medesima, potendo l'immobile essere di proprietà di un soggetto ed essere assegnato all'altro non proprietario.Ciò che conta, in sede di assegnazione – costituendo requisito imprescindibile per la medesima – è la presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Tale assegnazione, infatti, non consiste un una misura assistenziale dettata per il coniuge più debole, mirando unicamente alla tutela delle esigenze dei figli, permettendo loro la conservazione dell'habitat domestico.La norma codicistica di riferimento è costituita dall'art. 337 sexies c.c., secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.Chiara, sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8756/2011: “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli e/o che conviva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti”.Il problema sta nello stabilire quanto può durare detta assegnazione, dal momento che le esigenze dei figli vanno contemperate con le esigenze del proprietario dell'immobile, che non può essere costretto a subire – di fatto – un'espropriazione definitiva del suo diritto di proprietà.La tutela è costituita dalla considerazione che i provvedimenti presi in sede di separazione o le decisioni in tema di assegnazione della casa familiare non sono definitivi, essendo modificabili per fatti sopravvenuti.Come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez.

I civ., sentenza 22/07/2015, n. 15367, è sempre possibile chiedere la revisione delle condizioni di separazione, ma andranno comunque considerate le esigenze dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.Ciò significa che non basta il raggiungimento della maggiore età del figlio per far venir meno il provvedimento di assegnazione della casa familiare, persistendo esso finché i figli non abbiano raggiunto una indipendenza economica.Solo nel momento in cui il figlio abbia raggiunto una sua indipendenza economica, verranno meno i presupposti alla base del provvedimento di assegnazione, potendo il proprietario chiedere all'autorità giudiziaria di tornare nel pieno possesso dell'immobile, anche laddove i figli continuino a vivere nella casa familiare: la "ratio" protettiva che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è, infatti, configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.Viene meno l'assegnazione anche nel caso in cui il figlio – ancorché non ancora economicamente autosufficiente – abbia cessato la convivenza con il genitore nella casa familiare, nonché nel caso in cui l'assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga matrimonio.Dalle ragioni sopra esposte, si comprende come non sia possibile ottenere automaticamente di rientrare in possesso dell'immobile al raggiungimento della maggiore età del figlio, in quanto dovrà essere valutata la specifica situazione concretamente esistente.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

In evidenza