La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, accogliendo le difese della Provincia di Firenze ha dichiarato – con la sentenza n. 1439 del 16 settembre 2009 – irricevibile e inammissibile il ricorso presentato dalla Provincia di Roma contro la Amministrazione Provinciale fiorentina per l’annullamento di una delibera approvata nel febbraio del 2008 dal Consiglio provinciale di Palazzo Medici Riccardi, che prevedeva agevolazioni sull’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) dei veicoli al pubblico registro automobilistico.
La Provincia di Roma aveva impugnato la delibera ritenendo lesive nei suoi confronti le agevolazioni introdotte (30%) a favore di talune categorie di soggetti dalla Provincia di Firenze. Il Tar della Toscana peraltro si è espresso definitivamente sull’argomento dopo che già il Tar del Lazio (al quale era ricorsa inizialmente la Provincia di Roma) aveva respinto la domanda di sospensione cautelare presentata dall’Amministrazione capitolina. A seguito del regolamento di competenza presentato dalla Provincia di Firenze, il Tar Toscana ha esaminato il merito del ricorso dichiarandolo innanzitutto irricevibile perché tardivamente proposto in quanto il termine di impugnazione per tali atti decorre dalla pubblicazione all’Albo pretorio e non dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come aveva chiarito la Provincia di Firenze Il Tar Toscana, tuttavia, non si è fermato a tale valutazione, sufficiente a respingere il ricorso, ma ha dichiarato anche inammissibile il ricorso per carenza di interesse, accogliendo anche su questo punto le difese della Provincia di Firenze.
La Provincia di Roma infatti aveva lamentato in sostanza una ipotetica concorrenza sleale da parte della Provincia di Firenze nei confronti delle province italiane, per effetto dell’abbattimento dell’IPT all’interno del territorio fiorentino, prefigurando future e ingenti perdite nel bilancio capitolino a tale titolo. Il Tar, invece, ha ritenuto che l’interesse della Provincia di Roma non fosse attuale e concreto in quanto il danno lamentato è “futuro, ipotetico, incerto e privo del necessario supporto probatorio”.
Di qui l’inammissibilità del ricorso. “Una decisione importante – ha commentato l’assessore al Bilancio, Tiziano Lepri – perché ha dimostrato che la decisione presa dalla Provincia di Firenze è corretta e soprattutto non produce nessun danno reale per la Provincia di Roma”.