"Ho la necessità di un parere sul seguente quesito:
Una persona assunta ai sensi dell'art. 90 quale collaboratore di un ufficio di staff politico, a cui è applicato il trattamento economico previsto dal CCNL degli Enti locali, deve essere considerata alla stessa stregua del personale di ruolo (quindi a tempo indeterminato) e, pertanto, in sede di applicazione del CCNL, dovranno essere eventualmente riconosciuti tutti gli istituti previsti dal suddetto contratto ( indennità di rischio,progressione orizzontale, responsabilità e quant'altro previsto dalle norma)?"
Grazie
M.
M.
Gentile lettrice,
se il collaboratore dello staff del sindaco ha firmato un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato a cui si applica il trattamento economico del CCNL Enti locali ai sensi dell'art. 90 TUEL, il lavoratore può considerarsi dipendente non di ruolo ma a tempo determinato.
Altra cosa è se il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato e assegnato all'ufficio di staff, in tal caso è ovvio che il lavoratore dipendente è di ruolo.
Per quanto riguarda il trattamento accessorio, l'art.
90 prevede che con delibera di giunta possa essere determinato un unico emolumento comprensivo del lavoro straordinario, della produttività collettiva e del compenso per la qualità della prestazione individuale.
Se così non fosse, al lavoratore dell'ufficio di staff possono essere attribuiti i compensi compatibili con il suo status di dipendente a tempo determinato: quindi certamente non può fare progressioni economiche orizzontali, mentre potrebbe godere degli altri istituti finanziati dal fondo risorse variabili quali lo straordinario, la produttività collettiva e individuale, indennità per specifiche responsabilità etc.
E' necessario però disciplinare e prevedere questi aspetti nel contratto collettivo decentrato a livello aziendale.
Roberto Onorati