L’art.1, commi 401 e 402 della Finanziaria 2007 ha modificato per gli imprenditori e i lavoratori autonomi la percentuale deducibile degli oneri relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (lettera gg del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche - D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259), ora deducibili nella misura dell’80%.
Semplificando, questo significa che:
le spese inerenti gli impianti di telefonia fissa non sono più integralmente deducibili (al 100%), ma passano ad una deducibilità limitata (80%);
per i telefoni cellulari la deducibilità delle spese aumenta dal 50% all’80 %.
Non cambia niente per la deducibilità degli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Per individuare dal punto di vista oggettivo ciò che si intende per apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, deve essere fatto riferimento al Codice delle Comunicazioni.
A tal proposito sono definiti servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico quei servizi, per lo più a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi:
i servizi di telecomunicazioni;
i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti.
Al riguardo interviene la Risoluzione Ministeriale n.
104 del 17.05.07, facendo rientrare nell’ambito della deducibilità limitata tutti i costi inerenti i servizi di comunicazione e dunque anche i servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, sia di telefonia fissa che mobile.
Secondo L’Amministrazione finanziaria, sono limitatamente deducibili (80%):
i costi dei servizi telefonici;
i costi (ammortamenti, canoni anche di locazione finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi ai beni (materiali e immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale ovvero artistica e professionale, indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche come ad esempio le spese di acquisto del modem, del router Adsl e del relativo software specifico.
In tale contesto i costi relativi al personal computer mantengono la loro deducibilità secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito professionale o d’impresa.
I nuovi limiti di deducibilità si applicano (ai sensi dell’art.
1 comma 403 della Legge n. 296/2006) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006, cioè per coloro che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, il 2007.